L’alea contrattuale nell’appalto di servizi non rende il contratto aleatorio (Cass. civ. Sez. 1 n. 5526 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di appalto di servizi, la presenza di clausole che allocano in capo all’appaltatore il rischio connesso alle variazioni dei volumi delle prestazioni non determina la nullità del negozio per trasformazione di un contratto commutativo in contratto aleatorio. L’alea normale del contratto, infatti, non si identifica con l’aleatorietà come categoria negoziale, che postula l’incertezza oggettiva sull’esistenza stessa della controprestazione. L’interpretazione del contratto deve prendere le mosse dal senso letterale delle clausole e solo in caso di ambiguità può farsi ricorso agli altri canoni ermeneutici, inclusa la buona fede, che non può operare in contrasto con il dato testuale. L’accertamento della volontà negoziale è indagine di fatto riservata al giudice di merito e la censura in cassazione non può risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata.
Il Fatto
Una società aveva stipulato con una fondazione ospedaliera un contratto d’appalto per la gestione del servizio di ristorazione ai degenti e della mensa per gli addetti. Dopo l’esecuzione del rapporto, l’appaltatrice aveva convenuto in giudizio la committente chiedendo maggiori compensi per prestazioni extracontrattuali e il risarcimento dei danni derivanti dalla sottoproduzione dei volumi di servizio, dovuta alle minori richieste della stazione appaltante rispetto alle previsioni contrattuali.
Il Tribunale aveva accolto in parte le domande, ma la Corte d’appello, in riforma, le aveva rigettate integralmente. La società appaltatrice ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato congiuntamente i motivi di ricorso, vertendo tutti sull’interpretazione del regolamento negoziale e, in particolare, delle clausole del capitolato speciale e del contratto che disciplinavano i volumi delle prestazioni.
Sulla base della giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha rammentato che l’accertamento della volontà delle parti si traduce in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito. Il ricorrente, per denunciare la violazione dei canoni ermeneutici, deve indicare specificamente le norme asseritamente violate e dimostrare in quale modo il giudice se ne sia discostato, non essendo sufficiente la contrapposizione di una diversa interpretazione.
Nel caso di specie, la corte territoriale ha seguito correttamente l’ordine logico imposto dalle norme sull’interpretazione, partendo dal tenore letterale delle clausole, che non lasciava emergere l’interpretazione pretesa dalla ricorrente. La buona fede non può essere invocata in via assorbente né può operare contro il dato testuale, quando questo sia chiaro.
La Corte ha infine rilevato l’impropria confusione, operata dalla ricorrente, tra l’alea contrattuale, valorizzata dal giudice di merito, e l’aleatorietà come tipo negoziale: la prima è insita nei contratti commutativi e non ne muta la natura, mentre la seconda caratterizza solo i contratti in cui la prestazione di una parte è oggettivamente incerta nell’an. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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