Contributo di costruzione non dovuto senza incremento del carico urbanistico (Cons. Stato n. 5939 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di costruzione è dovuto in ragione del carico urbanistico che l’intervento edilizio arreca alla collettività e va commisurato al volume e alla superficie da edificare: non può pertanto essere calcolato sulla superficie già costruita e non interessata dai lavori. In assenza di mutamento di destinazione d’uso, di nuove unità immobiliari o di incrementi di volume o di superficie utile, la richiesta del contributo costituisce una duplicazione indebita. Le partizioni interne e gli adeguamenti impiantistici che ricavano uffici e spazi ancillari all’attività prevalente già esercitata non integrano incremento del carico urbanistico, dovendosi apprezzare l’immobile nel suo complesso e non per singoli locali.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato nel 2014 una segnalazione certificata di inizio attività per un intervento su un capannone adibito a magazzino e logistica, seguito da una variante in corso d’opera nel 2015. Le opere hanno comportato l’eliminazione di una muratura interna, la realizzazione di nuovi compartimenti a magazzino, partizioni in cartongesso e vetro, una nuova scala interna, servizi igienici e impianti.

La società ha agito davanti al TAR per il Veneto per far accertare la non debenza del contributo di costruzione, chiedendo la restituzione di quanto versato tra contributo, sanzioni e oneri. Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando non dovute le somme e condannando il Comune alla restituzione. Il Comune ha proposto appello al Consiglio di Stato, che ha respinto l’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio, ribadito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2126 del 2025; n. 6586 del 2024; n. 7212 del 2023), secondo cui il contributo di costruzione è legato al carico urbanistico generato dall’attività edificatoria e va corrisposto in ragione del volume e della superficie da edificare. Ne deriva che non può essere calcolato su quanto già costruito e non interessato dall’intervento.

L’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001, nella formulazione vigente al momento della presentazione della SCIA, subordina a permesso di costruire la ristrutturazione edilizia che conduca a un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, con aumento di unità immobiliari, modifiche di volume, prospetti o superfici, ovvero, limitatamente alle zone omogenee A, mutamenti di destinazione d’uso.

Nel caso concreto nessuno di tali elementi ricorre. Dagli stessi atti del Comune risulta che i lavori hanno inciso sulla distribuzione interna dei volumi, con nuove murature, partizioni, servizi e impianti, senza dar vita a un nuovo edificio, a nuove unità immobiliari o a superfici e volumi aggiuntivi. L’immobile resta dedicato all’attività di magazzino e logistica, senza che la conformazione e la funzione originarie risultino sostanzialmente mutate.

Quanto al carico urbanistico, i nuovi uffici e spazi a servizio dei dipendenti hanno carattere ancillare rispetto all’attività prevalente e non assumono destinazione d’uso autonoma, dovendosi guardare alla destinazione dell’immobile nel suo complesso e non alle singole partizioni. Le modifiche interessano una parte minima del capannone, da valutare con apprezzamento globale: la destinazione di locali a postazioni d’ufficio non è necessariamente sintomatica di maggior carico, potendo comportare persino una minore movimentazione di mezzi pesanti.

Le censure dell’appellante sono pertanto respinte; la statuizione di primo grado risulta ragionevole, congrua e immune dai vizi dedotti. L’appellante è condannato alla rifusione delle spese del grado, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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