Ordine di demolizione, firma digitale e natura reale della sanzione (Cons. Stato n. 5942 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo sottoscritto dal dirigente con firma digitale è pienamente attribuibile all’autorità competente e non può ritenersi carente di un elemento essenziale, indipendentemente dalle modalità di notificazione, anche se avvenuta a mezzo messo comunale e non tramite PEC. L’eventuale mancanza di sottoscrizione sulla copia notificata integra, al più, una mera irregolarità, non un vizio di nullità né di annullabilità. L’ordine di demolizione di un immobile abusivo ha natura reale e prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante: colpisce chi, al momento dell’emanazione, si trovi in un rapporto con la res tale da consentire il ripristino dell’ordine giuridico violato. Né il trasferimento del bene né la buona fede dell’acquirente, anche sotto il profilo dell’affidamento, incidono sull’operatività della sanzione, che per la sua natura vincolata non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legalità.
Il Fatto
Un privato acquista un’abitazione e, in seguito, riceve dal Comune un’ordinanza di demolizione che contesta due interventi: la parziale chiusura di un preesistente portico, trasformato in superficie residenziale, e la chiusura di un patio al piano interrato, convertito in deposito.
Il proprietario impugna l’atto davanti al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, deducendo tra l’altro la nullità del provvedimento per difetto di sottoscrizione autografa e il vizio di motivazione, avendo egli confidato nella regolarità delle opere garantita dal costruttore venditore. Il ricorso è rigettato. Propone appello, censurando i due capi della sentenza che avevano disatteso l’eccezione sulla firma e ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Collegio osserva che l’atto reca nell’intestazione l’ufficio comunale competente e, in calce, l’indicazione del dirigente con la dicitura di firma digitale, oltre ai nominativi del tecnico istruttore e del responsabile del procedimento. L’unico elemento davvero essenziale è l’attribuibilità del provvedimento all’autorità competente ad emetterlo, requisito indiscutibilmente rispettato. La censura è quindi infondata.
Il percorso argomentativo si ancora a una giurisprudenza risalente del plesso: Consiglio di Stato sez. IV, 14/10/2016, n. 4260 stabilisce che il provvedimento sottoscritto dal dirigente con firma digitale, indipendentemente dai modi di notificazione, non può mai ritenersi carente di un elemento essenziale. Se poi la doglianza si riferisce alla copia notificata, Consiglio di Stato sez. VI, 18/09/2009, n. 5622 chiarisce che la mancanza di sottoscrizione sulla copia conforme dà luogo al più a una mera irregolarità, poiché la sottoscrizione autonoma è condizione di validità solo dell’originale.
Sul secondo motivo, la Corte conferma che la SCIA presentata nel 2016 dal dante causa non ha validato l’intervento, non essendosi l’ufficio pronunciato sulla sua regolarità, e che tale determinazione, non impugnata, è ormai inoppugnabile. Quanto alla pretesa impossibilità di emanare l’ingiunzione contro il proprietario non responsabile, il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 9 del 2017 e l’Adunanza plenaria n. 16 del 2023: la sanzione demolitoria, avendo carattere reale, prescinde dalla responsabilità e va emanata anche verso chi non ha commesso la violazione ma si trova in un rapporto con la res tale da consentire il ripristino.
Ne segue che né il passaggio di proprietà né la situazione psicologica di buona fede dell’acquirente rilevano, neppure sotto il profilo dell’affidamento. L’Adunanza plenaria n. 9 del 2017 esclude inoltre che l’ordine di demolizione, per la sua natura vincolata, richieda motivazione sulle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità, principio che non ammette deroghe nemmeno quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi. È così escluso l’onere motivazionale rinforzato invocato dall’appellante. L’appello è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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