Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 652 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Accertato il mancato rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta. È altresì dovuta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali, con decorrenza dalla notifica della sentenza e fino all’adempimento o all’efficacia della nomina commissariale. Al commissario non spetta ulteriore compenso, in applicazione estensiva dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 438/2025 del Tribunale di Agrigento, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento dell’indennità sostitutiva di ferie non godute per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi € 2.663,50 oltre interessi.

Il passaggio in giudicato del titolo è stato attestato dalla cancelleria competente. La sentenza è stata notificata all’amministrazione, unitamente al termine dilatorio previsto dalla legge. Non essendo intervenuto il pagamento, la parte ha adito il TAR Sicilia con ricorso notificato e depositato nell’agosto 2025. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere difese nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità dello strumento processuale adottato. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata: la fattispecie rientra quindi pienamente nel perimetro applicativo della norma.

Il Tribunale ha poi riscontrato il rispetto degli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. In primo luogo, è stato osservato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996: la sentenza, dichiarata conforme all’originale, è stata notificata all’amministrazione, e solo successivamente la parte ha promosso il giudizio. In secondo luogo, il ricorso risulta notificato e depositato entro i termini di legge.

Accertato l’inadempimento del Ministero debitore, il ricorso è stato accolto nel merito. Il Collegio ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme spettanti, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel dirigente competente del Ministero resistente, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso aggiuntivo, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: il Collegio ha ritenuto applicabile per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, ancorché dettato per i decreti di equa riparazione.

È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla notifica della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’efficacia della nomina commissariale. Le spese, liquidate tenuto conto del carattere seriale della materia e del non elevato livello di complessità, seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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