Annullato il diniego di interesse pubblico all’ampliamento della struttura sanitaria (TAR Campania n. 1582 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune che, nel valutare la sussistenza dell’interesse pubblico a un progetto di ampliamento di una struttura sanitaria accreditata, fondi il diniego su sopravvenienze normative che non risultano incompatibili con l’intervento, ma che anzi ne impongono la realizzazione per garantire l’adeguamento agli standard sopravvenuti, adotta un provvedimento viziato da difetto di istruttoria e da erroneità del presupposto. L’interesse pubblico va accertato alla luce delle risultanze istruttorie e della disciplina regionale di settore, non sulla base di una lettura astratta delle stesse. La verificazione disposta ex art. 66 c.p.a., quando congruamente motivata e scevra da contraddizioni, costituisce elemento dirimente ai fini del giudizio, salvo che il giudice ravvisi ragioni per discostarsene. Le spese del suddetto incombente istruttorio seguono la soccombenza sostanziale.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di una struttura riabilitativa accreditata con il servizio sanitario regionale, sita in una zona classificata dal P.U.C. come destinata ad attrezzature e servizi privati. Nel 2015 ha presentato un progetto di ampliamento e riqualificazione del presidio, finalizzato anche all’adeguamento a sopravvenuti obblighi normativi.

Dopo un primo ricorso avverso il silenzio, definito con sentenza favorevole, e dopo un diniego annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6945 del 2023, il Comune, riavviato il procedimento, ha nuovamente escluso l’interesse pubblico al progetto con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 18.07.2024. Avverso tale delibera la società ha proposto il ricorso in esame. La Regione, pur intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum riguarda la possibilità di dichiarare di interesse pubblico un intervento di ampliamento e adeguamento della struttura sanitaria, ai fini della successiva approvazione regionale della variante al P.U.T. necessaria alla realizzazione.

Il Collegio ha disposto una verificazione ex art. 66 c.p.a., affidando al Ministero della Salute il compito di accertare se le sopravvenienze normative richiamate dall’amministrazione fossero effettivamente incompatibili con l’autorizzazione all’ampliamento. Il verificatore ha concluso in senso negativo: le nuove disposizioni non hanno ridimensionato i posti letto, ma hanno previsto la riconversione di parte di essi, con la conseguenza che l’ampliamento risulta necessario per conservare i posti autorizzati.

Il Tribunale ha aderito alle conclusioni della verificazione, ritenendola logicamente congruente, fondata su corretti presupposti normativi e frutto di contraddittorio tecnico. Ha inoltre confermato che la società è abilitata ad esercitare l’attività riabilitativa in regime residenziale e semiresidenziale per un numero complessivo di posti letto rimasto sostanzialmente invariato.

Quanto alla struttura dislocata in un altro Comune, il Collegio ha escluso che essa possa costituire soluzione alternativa equipollente: si tratta di un appoggio temporaneo, destinato a utenza semiresidenziale, privo di qualificazione sanitaria e non idoneo ad accogliere in via definitiva un servizio socio sanitario. I servizi ivi dislocati sono peraltro cessati a decorrere dal dicembre 2024.

Ne consegue l’illegittimità della delibera gravata per errore nel richiamo delle sopravvenienze normative poste a fondamento del diniego. Il ricorso è accolto e la delibera annullata. Le spese di lite sono compensate, mentre le spese di verificazione sono poste a carico del Comune, nella misura di € 1.200,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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