Convenzione urbanistica, obbligo del Comune solo se assunto espressamente (Cons. Stato n. 5937 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La convenzione urbanistica non configura in capo al Comune alcun obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione quando le pattuizioni ne prevedano soltanto la facoltà di provvedervi in via sostitutiva, a spese del consorzio inadempiente. In tal caso l’obbligazione principale grava sul consorzio delle ditte assegnatarie e il costo delle opere è posto, sul piano sostanziale, a carico delle stesse ditte lottizzanti. Ne discende che non è ravvisabile in radice alcun inademziamento imputabile all’ente locale e il privato non può ottenere il risarcimento del danno per l’inerzia dell’amministrazione che abbia omesso l’intervento sostitutivo, quando egli stesso era legittimato a realizzare direttamente le opere a scomputo e non si sia attivato in tal senso.

Il Fatto

La vicenda trae origine da alcune convenzioni urbanistiche stipulate tra un Comune, un consorzio di imprese assegnatarie di lotti in zona produttiva e una società lottizzante. Le pattuizioni prevedevano la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a cura del consorzio, con la facoltà per il Comune di provvedervi in via sostitutiva e a spese del consorzio medesimo. Il consorzio ha avviato i lavori ma non ha completato l’ultimo tratto della strada di penetrazione della zona produttiva, con annessa rotatoria, e il Comune è rimasto inerte.

La società lottizzante ha quindi agito per la risoluzione delle convenzioni e per il risarcimento dei danni asseritamente subiti. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda di risoluzione, la domanda restitutoria e, parzialmente, quella risarcitoria. Avverso tale pronuncia la società ha proposto appello principale, mentre il Comune ha spiegato appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria l’appello incidentale del Comune, perché attiene all’an della pretesa e risulta logicamente antecedente all’appello principale, che invece investe il quantum. L’esame dell’eccezione di inammissibilità dei documenti prodotti nel solo grado di appello è superato, trattandosi di atti non rilevanti ai fini della decisione.

Il secondo motivo dell’appello incidentale è ritenuto fondato e assorbente. Dalla lettura complessiva delle convenzioni, e in particolare della clausola che riserva al Comune la “facoltà di provvedere all’esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi in sostituzione del Consorzio e a spese del medesimo”, non può desumersi la sussistenza di un obbligo dell’ente di realizzare le urbanizzazioni. La disposizione, chiara nel delineare una mera facoltà di intervento, prevale sul diverso tenore di altre clausole.

La prevalenza è confermata anche da ragioni logiche e sistematiche. L’obbligo di eseguire le opere era stato assunto direttamente dal consorzio, del quale faceva parte la stessa società lottizzante; il costo delle opere gravava, sul piano sostanziale, proprio sull’assegnataria. Quest’ultima era peraltro legittimata a realizzare le urbanizzazioni direttamente a scomputo, ma non si è mai attivata in tal senso.

Il Collegio sottolinea che nessuna ragione sussiste per far gravare sull’amministrazione le conseguenze dannose di un’omissione imputabile in via principale a un altro soggetto, i cui costi avrebbero comunque dovuto ricadere sulla parte che ha proposto la domanda, la quale aveva la possibilità di intervenire direttamente nel proprio interesse.

L’accoglimento di tale motivo è dirimente e assorbente: esclusa in radice la configurabilità dell’inadempimento del Comune, l’appello incidentale è accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado nelle domande di risoluzione e di risarcimento. Restano assorbiti il terzo e il quarto motivo dell’appello incidentale. Per la stessa ragione è dichiarato improcedibile l’appello principale, i cui motivi, afferendo al quantum, sono incompatibili con il rigetto del ricorso. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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