La revocazione non è terzo grado di merito (Cons. Stato n. 5890 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione prevista dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106 cod. proc. amm., copre il solo errore di fatto da pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti, non l’erronea, inesatta o incompleta valutazione delle risultanze processuali né l’anomalia del ragionamento probatorio. L’abbaglio dei sensi deve risultare da una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, su un punto non controverso, e deve essere stato decisivo. Il diverso vizio di contrasto con un precedente giudicato, deducibile ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ., esige che il giudicato anteriore sia rimasto del tutto estraneo al thema decidendum della sentenza impugnata. Quando il giudice si sia espresso su quel tema, l’eventuale errore resta di giudizio e non è revocabile.

Il Fatto

Società e comproprietari di terreni ricadenti in area assoggettata a vincolo paesaggistico impugnavano davanti al TAR Lazio il decreto ministeriale dell’11 marzo 2020 e gli atti consequenziali. Il TAR Lazio n. 7164 del 26 aprile 2023 accoglieva i ricorsi e annullava il provvedimento. Il Cons. Stato n. 6862 del 31 luglio 2024 accoglieva l’appello del Ministero e riformava la sentenza di primo grado.

I soccombenti proponevano allora ricorso per revocazione avverso la sentenza di appello, deducendo l’errore di fatto revocatorio e il contrasto con un capo del giudizio di primo grado non impugnato. Il Comune e il Ministero si costituivano chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto l’ambito del mezzo straordinario. L’errore di fatto revocatorio non riguarda l’interpretazione e la valutazione degli atti, ma solo la loro lettura materiale. Perché sia ammissibile, occorre una falsa percezione immediatamente rilevabile, incidente su un punto non controverso e decisivo.

Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che il ricorso non denuncia sviste percettive, ma sollecita un riesame del merito. Si contesta il modo in cui l’appello ha letto lo stato dei luoghi, la portata del vincolo e la destinazione agricola dell’area: profili su cui la sentenza revocanda si era espressa con argomentazione articolata e specificamente motivata.

Né regge l’ulteriore profilo del contrasto con il giudicato. La sentenza revocanda non ignorava l’affermazione del TAR sulla perdita della vocazione agricola: l’aveva invece affrontata, respingendo la tesi dei proprietari nel quadro del primo motivo di appello. Manca, perciò, il presupposto della estraneità del giudicato anteriore al thema decidendum.

Il ricorso, osserva la Sezione, si risolve in un tentativo di riproporre una terza volta questioni già definite: esito che l’ordinamento non prevede. L’impugnazione è quindi inammissibile, senza scrutinio della fase rescissoria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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