Pagamento del payback al 25% e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 9838 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, disciplina la definizione degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Il versamento integrale della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Qualora l’azienda fornitrice dichiari di aver provveduto al pagamento della quota ridotta, ma manchi un espresso riconoscimento dell’amministrazione sull’effettiva percezione e corrispondenza delle somme, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere; il ricorso va invece dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato gli atti applicativi della disciplina sul c.d. payback dei dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, tra cui la determinazione con cui la Provincia autonoma di Trento ha definito gli importi dovuti dai fornitori per il ripiano del superamento del tetto di spesa. In fase cautelare, il Tribunale aveva sospeso l’esecutività degli atti impugnati. In pendenza di giudizio è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, che ha previsto l’assolvimento degli obblighi mediante il versamento della quota del 25 per cento degli importi.
Con nota del 26 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di aver provveduto al pagamento delle quote di ripiano nella misura del 25 per cento in favore delle amministrazioni resistenti, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. All’udienza, il Presidente ha assegnato alle parti un termine per memorie sul possibile difetto di giurisdizione in relazione ai motivi aggiunti, ma nessuna ha depositato note.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ritenuto integrato il disposto dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, rilevando la propria competenza ai sensi della disposizione richiamata. La norma, nel disciplinare la definizione degli obblighi per gli anni 2015-2018, attribuisce infatti agli accertamenti delle regioni e delle province autonome l’effetto di determinare la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti.
Nel caso di specie, tuttavia, la società ricorrente ha dichiarato di aver effettuato il pagamento della quota ridotta del 25 per cento, ma non è intervenuto un espresso riconoscimento da parte della Provincia autonoma di Trento sull’effettiva percezione del pagamento e sulla corrispondenza dell’importo alle somme dovute. In assenza di tale accertamento, il Tribunale non ha potuto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha quindi valorizzato il principio dispositivo del processo in capo al ricorrente, che ha manifestato la volontà di conformarsi alla disciplina transattiva introdotta dal legislatore. L’integrale versamento della quota ridotta, ai sensi della norma sopravvenuta, preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi. Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, per analogia con la disciplina della cessazione della materia del contendere.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.