Inottemperanza al giudicato e diniego di astreinte per crisi della finanza pubblica (TAR Veneto n. 806 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’amministrazione non preclude di per sé la condanna della parte pubblica al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’istituto, tuttavia, incontra un limite ulteriore rispetto alla manifesta iniquità prevista dal codice di rito civile, individuato nelle «altre ragioni ostative». La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico possono integrare in concreto tali ragioni e giustificare, perciò, il diniego dell’astreinte, pur in presenza di un’obbligazione pecuniaria definitivamente accertata e non eseguita.

Il Fatto

Con una precedente pronuncia il giudice amministrativo aveva condannato l’amministrazione resistente a corrispondere alla parte ricorrente una somma complessiva a titolo di risarcimento del danno, cagionato dall’illegittima estromissione da una procedura concorsuale indetta per l’assunzione a tempo indeterminato di collaboratori scolastici. Il titolo era divenuto definitivo quanto alle statuizioni di condanna.

La sentenza era stata inoltrata all’amministrazione tramite PEC, ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione non aveva però versato alcuna somma, neppure parziale. La parte ricorrente ha quindi agito per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo il pagamento dell’importo liquidato e la condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la sentenza di condanna è passata in giudicato quanto alle statuizioni oggetto della richiesta di pagamento ed è stata ritualmente notificata all’amministrazione debitrice. È pertanto decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte palesano che l’amministrazione non ha effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Deve quindi essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero, ritualmente intimato e non costituito. Al medesimo è assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza per provvedere integralmente al pagamento.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega, il quale — entro l’ulteriore termine di sessanta giorni — darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non è liquidato alcun compenso.

Respinge invece la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione dell’avvenuta nomina del commissario ad acta. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, il Collegio ricorda che il codice ammette l’istituto nei confronti dell’amministrazione inadempiente, ma aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle «altre ragioni ostative». La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna (cfr. TAR Campania, Salerno, n. 2501 del 2021; TAR Lazio n. 9022 del 2018). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.040,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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