Carenza sopravvenuta d’interesse e improcedibilità del ricorso sui canoni demaniali (TAR Toscana n. 1277 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dalle parti nel corso del giudizio, determina la sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, non potendosi pronunciare sul merito in assenza di una utilità concreta perseguita dal ricorrente. La declaratoria di improcedibilità presuppone una valutazione oggettiva sulla persistenza dell’interesse, che il giudice amministrativo compie anche a prescindere dalla formale istanza di parte. In presenza di una materia caratterizzata da complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale, la compensazione delle spese di giudizio risponde a criteri di equità e non richiede una specifica soccombenza.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un rapporto concessorio demaniale marittimo con finalità turistico-ricreative, ha impugnato davanti al TAR Toscana gli atti con cui il Comune aveva rideterminato i termini di scadenza della concessione, dapprima differendoli e successivamente prorogandoli in applicazione della legge n. 118/2022 e delle sue modifiche.

Con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti la ricorrente ha chiesto l’accertamento della natura pluriennale del rapporto, la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con il diritto eurounitario e la condanna dell’amministrazione al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo automatico. Nel corso del giudizio è tuttavia sopravvenuta una situazione che ha fatto venir meno l’interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che alla pubblica udienza del 10 giugno 2026, chiamata la causa per la verifica dell’interesse alla decisione, nessuno è comparso per le parti. La ricorrente ha depositato una dichiarazione che evidenzia il venir meno dell’interesse alla decisione della controversia, con contestuale richiesta di compensazione delle spese di giudizio.

La parte resistente, pur non comparsa all’udienza, aveva già preso atto con apposita dichiarazione versata in atti della sopravvenuta improcedibilità, chiedendo il favore delle spese. Si determina pertanto una convergenza delle parti sulla cessazione della materia del contendere sotto il profilo dell’interesse.

Il Tribunale considera che, alla luce di quanto rappresentato congiuntamente dalle parti, è venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Ne consegue la declaratoria di sopravvenuta improcedibilità, che il giudice amministrativo adotta quando la pronuncia di merito non è più idonea a produrre alcuna utilità per il ricorrente.

Quanto alle spese, il Collegio ritiene di disporne la compensazione, valorizzando la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali. La decisione non si pronuncia quindi nel merito delle censure articolate con il ricorso e i motivi aggiunti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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