Spese sotto minimi tabellari e effettività della tutela (Cons. Stato n. 5794 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri recati dal D.M. n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, non sono assistiti dal vincolo legale di inderogabilità dei minimi tabellari, ma il giudice che se ne discosti in modo apprezzabile deve indicare i criteri seguiti. La liquidazione delle spese di lite è espressione di discrezionalità, esercitabile tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Unico limite normativo è l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione. Una liquidazione manifestamente inferiore ai parametri e priva di congrua motivazione lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall’art. 47 CDFUE. La serialità del contenzioso non giustifica la riduzione, potendo semmai aggravare la responsabilità dell’amministrazione che perseveri in un contegno riconosciuto illegittimo.

Il Fatto

Il TAR per la Liguria aveva accolto il ricorso di primo grado e ordinato al Ministero di attribuire al ricorrente la Carta elettronica del docente, con accredito di una somma complessiva di duemila euro. In quella sede aveva però liquidato le spese di lite in misura ridotta, invocando il carattere seriale della controversia.

Il ricorrente ha appellato la sola statuizione sulle spese, a mezzo del difensore antistatario, lamentando un importo non consono al decoro della professione e inferiore ai minimi tariffari. Ha dedotto la violazione dei decreti ministeriali sui parametri forensi, dell’art. 2233 cod. civ., degli artt. 111 e 24 Cost., dell’art. 47 CDFUE e dell’art. 6, § 1, CEDU, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento di una somma superiore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Sezione su fattispecie sovrapponibili. Il giudice di primo grado dispone di ampi poteri discrezionali nella statuizione sulle spese e può riconoscere i giusti motivi per la compensazione, tenendo conto di tutte le circostanze concrete. Quando però ha disposto la condanna, deve regolare le spese secondo i parametri degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55 del 2014.

Il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato dall’art. 9 della legge n. 27/2012. La legge n. 247/2012 ha previsto la pattuizione scritta del compenso e, in difetto, la sua liquidazione giudiziale secondo i parametri ministeriali, aggiornati periodicamente. Ne deriva che non sussiste più il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari proprio del sistema previgente della legge n. 794 del 1942.

I parametri restano il riferimento, ma il giudice può discostarsene motivatamente. Lo scostamento apprezzabile e rilevante dai limiti di oscillazione tabellare impone di indicare i criteri seguiti. Il solo limite normativo residuo è l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro professionale.

Su questa base il Collegio legge le previsioni dei decreti ministeriali succedutisi in senso conforme alle fonti primarie. Ritiene che un atto amministrativo di secondo grado non possa vincolare il giudice oltre le previsioni di legge, ispirate ai principi di libertà e concorrenza degli artt. 2 e 41 Cost. La misura delle spese non può quindi ritenersi illegittima solo perché inferiore alle previsioni tariffarie ordinarie.

Il profilo decisivo è però diverso. Nella specie il TAR si è limitato a richiamare il criterio di soccombenza e a ridurre le spese in ragione della serialità, senza ulteriore argomentazione sulla quantificazione. Una liquidazione immotivata e manifestamente inferiore ai parametri incide sull’effettività della tutela giurisdizionale degli artt. 24 e 113 Cost. e dell’art. 47 CDFUE. L’appello è pertanto accolto in parte, con nuova liquidazione equitativa delle spese di primo grado, mentre quelle del grado di appello sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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