L’ottemperanza del decreto ingiuntivo richiede la notifica del titolo esecutivo dopo il passaggio in giudicato (TAR Calabria n. 1441 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, che preclude al creditore di agire in esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione prima del decorso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, costituisce condizione di ammissibilità dell’azione di ottemperanza e il suo difetto è rilevabile anche d’ufficio. In caso di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo esecutivo è il decreto ingiuntivo stesso, ai sensi dell’art. 653, comma 1, c.p.c., e non la sentenza di rigetto: la notificazione del decreto deve avvenire dopo la pubblicazione della sentenza che ne ha confermato l’efficacia, per far decorrere il termine dilatorio. È irrilevante la notifica del titolo esecutivo effettuata in pendenza del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
La società creditrice chiedeva l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Crotone che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo con cui l’azienda sanitaria era stata condannata al pagamento di una somma. Il ricorso era volto a ottenere l’esecuzione sia del decreto ingiuntivo sia della sentenza, che conteneva la condanna alle spese di lite. L’amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
Il Tribunale amministrativo, con ordinanze istruttorie, aveva ordinato alla ricorrente di depositare copia autentica del decreto ingiuntivo e la prova della notifica del titolo esecutivo all’amministrazione, avvenuta solo in data successiva all’instaurazione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha distinto le due domande di ottemperanza. Quanto al decreto ingiuntivo, ha richiamato l’art. 14 d.l. n. 669/1996, che impone al creditore di attendere centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere ad esecuzione forzata. Ha precisato che, per la giurisprudenza amministrativa, il decorso di tale termine è condizione di ammissibilità dell’azione di ottemperanza, rilevabile anche d’ufficio.
Il Collegio ha poi chiarito che il decreto ingiuntivo diviene titolo esecutivo in una delle ipotesi previste dagli artt. 642, 647, 648 e 653 c.p.c. Nella fattispecie, essendo stata respinta l’opposizione, l’art. 653, comma 1, c.p.c. individua nel decreto ingiuntivo il titolo esecutivo, non nella sentenza di rigetto. Ne consegue che la notificazione del decreto all’amministrazione doveva avvenire dopo la pubblicazione della sentenza n. 549/2020 e almeno centoventi giorni prima dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza.
Nel caso di specie, la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta solo il 26 marzo 2026, in pendenza del giudizio: tale notifica è stata ritenuta ininfluente, con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda di ottemperanza del decreto ingiuntivo per mancato decorso del termine dilatorio.
Quanto alla sentenza di rigetto dell’opposizione, il TAR ha accertato che essa costituisce titolo esecutivo per la statuizione di condanna alle spese di lite in essa contenuta. L’amministrazione non ha fornito prova dell’adempimento e, pertanto, il ricorso è stato accolto per questa parte, con assegnazione del termine di sessanta giorni per l’adempimento e nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.