Requisito ANGA richiesto al consorzio stabile non giustificato dalla stazione appaltante (TAR Campania n. 8419 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In una procedura di affidamento di servizi, la stazione appaltante può richiedere il possesso di requisiti di idoneità professionale anche in capo al consorzio stabile, oltre che ai consorziati esecutori, ma tale scelta deve essere sorretta da specifiche ragioni, attesa la restrizione dei potenziali partecipanti che ne deriva. L’art. 67, comma 3, del d.lg. n. 36/2023 e il bando tipo ANAC non impongono che l’iscrizione all’ANGA sia posseduta dal consorzio stabile quando questi partecipa per una consorziata esecutrice. La clausola che pretenda il requisito in capo al solo consorzio, senza allegare alcuna giustificazione ulteriore, è illegittima per irragionevolezza e comporta un’ingiustificata restrizione della concorrenza.

Il Fatto

Un consorzio stabile, interessato a partecipare a una gara indetta dalla Provincia di Caserta per conto di un Comune, per l’affidamento quinquennale dei servizi di igiene urbana per un importo a base d’asta di oltre quattordici milioni di euro, impugnava gli atti di gara ritenendoli lesivi del proprio diritto di partecipazione per conto di una consorziata esecutrice.

Il ricorrente contestava, in particolare, le clausole del disciplinare che richiedevano l’iscrizione al Registro delle Imprese e all’ANGA sia in capo al consorzio stabile sia in capo alla consorziata esecutrice designata. Si costituivano il Comune e l’ANAC, eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore del TAR del Lazio; non si costituiva la Provincia. Nelle more, il ricorrente maturava il requisito dell’iscrizione al Registro delle Imprese, rinunciando al relativo motivo e all’impugnazione del bando tipo ANAC, e insisteva sul requisito dell’iscrizione all’ANGA.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio dichiara di non tenere conto della memoria depositata tardivamente dalla difesa erariale, in violazione del termine dell’art. 73 c.p.a. Poiché il ricorrente ha rinunciato all’impugnazione del bando tipo ANAC e delle omologhe previsioni del disciplinare relative al Registro delle Imprese, il ricorso è improcedibile per tale parte e l’eccezione di incompetenza territoriale resta assorbita.

Nel merito, la controversia riguarda le clausole del disciplinare che, nell’elencare i requisiti di idoneità professionale, prevedono l’iscrizione all’ANGA tanto in capo al consorzio stabile quanto in capo ai consorziati esecutori. Il Collegio osserva che l’art. 67, comma 3, del d.lg. n. 36/2023 stabilisce che i requisiti generali sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici sia da quelle che prestano i requisiti, mentre le autorizzazioni e i titoli abilitativi sono posseduti dal consorziato esecutore.

La Corte richiama poi il bando tipo ANAC, che al paragrafo 6.5 distingue l’iscrizione al Registro delle Imprese, da possedersi tanto dal consorzio quanto dalle consorziate esecutrici, dai requisiti ulteriori di idoneità professionale, previsti a carico del solo consorziato esecutore. Nessuna delle disposizioni richiamate impone quindi che l’iscrizione all’ANGA sia posseduta anche dal consorzio stabile.

Il Collegio ammette che la stazione appaltante possa in astratto richiedere ulteriori requisiti in capo al consorzio, ma precisa che ciò deve essere giustificato da particolari ragioni, appunto perché tale scelta restringe inevitabilmente il novero dei concorrenti. Richiama il precedente del TAR Lazio n. 20689/2025, secondo cui il consorzio stabile è soggetto autonomo, unico interlocutore della stazione appaltante, e questa ben può pretendere il requisito anche dal consorzio per maggior garanzia di efficienza: condizione, tuttavia, che deve emergere da specifiche ragioni, altrimenti la restrizione è ingiustificata.

Nel caso concreto tali ragioni non emergono. Il ricorso è dunque accolto, con annullamento delle pertinenti disposizioni della procedura. Non vi è luogo alla declaratoria di inefficacia del contratto, poiché la gara è ancora in atto. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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