Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta del docente (TAR Campania n. 3102 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando risultino accertati il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, con esclusione della parte del titolo riferita alle spese di lite, ove i difensori antistatari non abbiano proposto il ricorso di ottemperanza. La nomina del Commissario ad acta deve intendersi subordinata all’ulteriore inottemperanza e il compenso è posto a carico dell’Ente debitore. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, hanno ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il riconoscimento del diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, per l’aggiornamento e la formazione, con riferimento a specifiche annualità scolastiche. Il titolo ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’assegnazione del buono elettronico per ciascuna delle annualità indicate.
Non essendo intervenuto l’adempimento, le interessate hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione, la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma per il ritardo e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, per la puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo, per la parte di interesse delle ricorrenti. L’esecuzione è stata limitata con esclusione della parte riferita alle spese di lite, non risultando che il ricorso sia stato proposto anche dai difensori antistatari, titolari di un autonomo titolo di credito distinto rispetto alla posizione dell’assistito. Sul punto il Collegio richiama Cass. civ. Sez. III n. 27041 del 12.11.2008 e n. 21070 dell’1.10.2009.
Quanto alla misura sostitutiva, è stato designato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura. L’organo commissariale è chiamato ad operare decorso infruttuosamente il termine assegnato e entro sessanta giorni dalla comunicazione, a cura della parte ricorrente, della perdurante inottemperanza. Le spese per la funzione commissariale, ove in concreto dovute, sono poste a carico del Ministero e liquidate in misura determinata nel dispositivo, con possibilità di esigerle all’esito dello svolgimento delle funzioni.
Il Tribunale ha infine disposto, a carico dell’Amministrazione resistente, il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme rispettivamente dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo, o in mancanza sino alla scadenza del termine concesso per adempiere. Le spese di lite del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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