Spese di lite sotto i minimi tabellari e tutela giurisdizionale effettiva (Cons. Stato n. 5795 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo conserva ampia discrezionalità nella statuizione sulle spese di giudizio. Tuttavia, disposta la condanna, la relativa liquidazione deve confrontarsi con i parametri del D.M. n. 55/2014, potendo discostarsene solo motivatamente. Venuta meno, per effetto dell’abrogazione delle tariffe professionali, l’inderogabilità dei minimi, residua quale unico limite di legge l’art. 2233, secondo comma, cod. civ., che preclude liquidazioni simboliche non consone al decoro della professione. La liquidazione immotivata delle spese in misura manifestamente inferiore alle previsioni tariffarie integra violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, presidiato dagli artt. 24 e 113 Cost., dall’art. 47 CDFUE e dall’art. 6, § 1, CEDU.

Il Fatto

Il TAR Liguria, con la sentenza appellata, aveva accolto il ricorso proposto da due docenti, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’attribuzione della Carta elettronica con i relativi accrediti. Il giudice di primo grado aveva poi liquidato le spese di lite in soli 500,00 euro, richiamando il carattere seriale della controversia.

I difensori, dichiratisi antistatari, hanno impugnato la sentenza esclusivamente nella parte relativa alla regolazione delle spese, ritenendola simbolica e non consonante al decoro professionale, oltre che inferiore ai minimi tabellari, che assumevano inderogabili in forza del D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 37/2018. Hanno dedotto la violazione dell’art. 2233 cod. civ., degli artt. 24, 111 e 113 Cost., dell’art. 6, § 1, CEDU e dell’art. 47 CDFUE, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento di 1.189,00 euro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal riconoscimento dell’ampia discrezionalità del giudice di merito nella statuizione sulle spese, potendo anch’esso prendere in considerazione, sul piano equitativo, i giusti motivi per compensarle, in tutto o in parte, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto. Disposta la condanna, però, la liquidazione deve confrontarsi con i parametri generali e con i valori medi delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, suscettibili di oscillazione fino al cinquanta per cento.

La Corte ricostruisce quindi il quadro normativo. L’art. 9 della legge n. 27/2012 ha abrogato il sistema delle tariffe professionali; la legge n. 247/2012 ha ricondotto il compenso al patto scritto e, in difetto, alla liquidazione giudiziale secondo i parametri ministeriali, aggiornati periodicamente. Ne deriva che non sussiste più il vincolo legale dell’inderogabilità dei minimi tariffari proprio del previgente sistema, fermo restando il riferimento al D.M. n. 55/2014, dal quale il giudice può discostarsi motivatamente.

Su questo punto il Collegio prende posizione critica rispetto alla giurisprudenza invocata dall’appellante, che dal tenore dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 — come modificato dal D.M. n. 37/2018 e poi dal D.M. n. 147/2022 — desumeva l’inderogabilità dei limiti minimi. Ad avviso del Consiglio di Stato, tali previsioni regolamentari vanno interpretate in senso conforme alle disposizioni primarie ispirate ai principi di libertà, di libera iniziativa economica e di concorrenza di cui agli artt. 2, 3 e 41 Cost.: un atto amministrativo di secondo grado non può vincolare il giudice oltre le previgenti previsioni di legge.

Il limite che residua è allora unicamente quello dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ., che preclude liquidazioni di somme simboliche non consone al decoro della professione. In caso di scostamento apprezzabile dai limiti tabellari, il giudice deve però indicare i criteri seguiti. Ed è qui che la sentenza impugnata cade: il TAR si è limitato a richiamare la soccombenza e a ridurre le spese in ragione della serialità del contenzioso, senza ulteriore argomentazione. La serialità, osserva il Collegio, avrebbe anzi potuto aggravare la responsabilità dell’amministrazione che persevera in un contegno ormai riconosciuto illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990.

Una liquidazione immotivata e manifestamente inferiore ai parametri si palesa dunque idonea a intaccare l’effettività della tutela giurisdizionale, presidiata dagli artt. 24 e 113 Cost., dall’art. 47 CDFUE e dalle previsioni della CEDU, a maggior ragione quando l’amministrazione abbia insistito nel negare ragioni già riconosciute al cittadino. L’appello è pertanto accolto in parte: in riforma della sentenza, le spese del primo grado sono liquidate in 800,00 euro oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori antistatari, mentre le spese del grado sono compensate in ragione del solo parziale accoglimento.

Nota della Redazione

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