Certificati bianchi ammessi i progetti in corso di realizzazione attivati per gradi (Cons. Stato n. 5756 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accesso al meccanismo dei certificati bianchi, l’art. 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2012 ammette esclusivamente i progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione, dovendosi intendere per “realizzazione” non la mera ideazione o stesura del progetto, ma la sua concreta attuazione. In presenza di un progetto unitario articolato in più interventi, il termine ultimo rilevante non è il collaudo né l’attivazione dei singoli dispositivi, bensì l’entrata a pieno regime dell’intervento di efficientamento e la conseguente generazione di effettivi risparmi energetici. La precedente approvazione della PPPM e di pregresse RVC non vincola il Gestore, che conserva il potere di verifica in ogni fase e in relazione a ciascuna RVC. Il diniego che non consideri le peculiarità attuative del progetto è irragionevole rispetto alla ratio della disciplina, volta a favorire la celere attivazione delle misure di transizione energetica.

Il Fatto

Il Gestore dei servizi energetici rigettò, con nota del 27 gennaio 2020, la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici relativa all’annualità 2017/2018 di un progetto di sostituzione degli impianti di illuminazione in tre esercizi commerciali. Il diniego si fondava sull’art. 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2012, sul presupposto che gli interventi fossero stati ultimati o avessero iniziato a generare risparmi prima della presentazione della proposta di progetto e programma di misura.

Le società proponenti impugnarono il provvedimento davanti al TAR Lazio, che accolse il ricorso annullando la determinazione del Gestore. Il Gse ha proposto appello, articolando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione della norma ministeriale e dell’art. 2909 cod. civ., per asserito contrasto con una precedente sentenza del Consiglio di Stato passata in giudicato tra le stesse parti.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, muovendo dalla censura prioritariamente esaminata per ragioni logiche. Quanto all’art. 2909 cod. civ., il Collegio ha rilevato che i due giudizi riguardano provvedimenti amministrativi distinti, sebbene riferibili a RVC relative a distinte annualità del medesimo progetto. A fronte di una sovrapponibilità soggettiva e di un’analoga causa petendi, sussiste una diversità dei petita, con conseguente impossibilità di formazione di un giudicato esterno vincolante.

Sul merito, la Corte ha dato continuità all’orientamento della sezione settima, che ha superato la lettura restrittiva sostenuta dal Gestore. La norma riserva il beneficio non alla semplice ideazione dei progetti, ma ai progetti “realizzati”, e la realizzazione è cosa diversa e successiva rispetto alla stesura del progetto. Assume rilievo dirimente la ratio legis, volta a favorire la più rapida e diffusa attivazione degli interventi di risparmio energetico, in coerenza con gli obiettivi europei e con l’art. 9 della Costituzione.

La tesi del Gestore avrebbe consentito l’accesso al beneficio solo rinviando artificiosamente la messa in esercizio degli interventi. Nel caso concreto, il progetto unitario è stato attuato mediante la sostituzione progressiva delle fonti di illuminazione, con attivazione dei nuovi dispositivi appena installati e registrazione di risparmi crescenti fino al completamento. Il termine ultimo rilevante è dunque l’entrata a pieno regime dell’intervento, non il collaudo.

Il Collegio ha inoltre distinto le pronunce richiamate dall’appellante, relative a fattispecie non sovrapponibili, e ha escluso i presupposti per deferire la questione all’adunanza plenaria, non emergendo un contrasto giurisprudenziale attuale e consolidato. Ha quindi confermato la compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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