Acquisizione di immobile comunale: fumus e periculum per la sospensiva (TAR Puglia n. 325 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare avverso una delibera di acquisizione di un immobile al patrimonio comunale, sussiste il fumus boni iuris allorché il provvedimento rechi una motivazione contraddittoria, laddove da un lato valorizzi le dimensioni contenute del bene e dall’altro suggerisca la necessità di acquisire anche un fabbricato adiacente senza considerare possibili rimodulazioni strutturali di un immobile alternativo. Il requisito del periculum in mora è ravvisabile nella possibile definizione della compravendita del bene prescelto nelle more del giudizio, che renderebbe irreversibile l’esito del procedimento. In tali circostanze il giudice amministrativo può accogliere l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia dell’atto impugnato e ordinando all’Amministrazione un riesame dello stesso entro un termine assegnato.
Il Fatto
Le ricorrenti, proprietarie di un immobile denominato cinema “Nuovo”, hanno impugnato la delibera di Giunta comunale con cui l’Ente aveva individuato e deliberato di acquistare il diverso immobile denominato cine-teatro “Colelli” e l’adiacente edificio, finalizzato alla realizzazione di un nuovo cine-teatro in territorio comunale e alla partecipazione a un avviso regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale.
Il Comune di Trepuzzi si è costituito in giudizio, mentre i controinteressati, proprietari del bene prescelto, non si sono costituiti. Le ricorrenti hanno avanzato domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendone i vizi di motivazione e di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, sussistessero entrambi i requisiti per l’accoglimento dell’istanza. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato che il provvedimento gravato presenta una motivazione parzialmente contraddittoria: da un lato, valorizza la dimensione più contenuta del cine-teatro “Colelli”; dall’altro, suggerisce la necessità di acquisire comunque anche parte del fabbricato adiacente, senza considerare la possibilità di eventuali rimodulazioni strutturali rispetto al cinema “Nuovo”.
La decisione ha altresì evidenziato una motivazione carente sotto il profilo della dimostrazione della migliore posizione dell’immobile prescelto, ancorché le strutture valutate risultino collocate a limitata distanza tra loro. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’atto non appare confortato da adeguata istruttoria in punto di analisi degli oneri di gestione, dei costi delle complessive opere di sistemazione degli immobili e del valore degli stessi.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale lo ha identificato nella possibile definizione della compravendita del bene prescelto nelle more di definizione del giudizio, circostanza che avrebbe reso difficilmente reversibile l’operazione. Il Collegio ha infine ritenuto opportuno, piuttosto che rinviare ogni valutazione alla fase di merito, accogliere l’istanza cautelare disponendo la sospensiva dell’efficacia dell’atto gravato e ordinando al Comune un riesame dello stesso, con l’adozione di nuove determinazioni entro il termine di giorni 120, tenendo conto dei rilievi operati in sede cautelare. Le spese di lite della fase sono state compensate e la trattazione nel merito è stata fissata all’udienza pubblica del 12 aprile 2027.
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Nota della Redazione
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