Accesso diretto alla strada statale e discrezionalità tecnica del Comune (Cons. Stato n. 5760 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opere pubbliche incidenti sulla viabilità, la scelta della collocazione precisa dell’accesso alla strada statale, all’esito dell’interpretazione della convenzione che ne disciplina la realizzazione, spetta all’ente locale, titolare del potere di organizzare e gestire il proprio territorio in funzione dell’interesse pubblico e della sicurezza della circolazione. Tale determinazione, a connotazione tecnico-discrezionale, non è legibus solutus, ma è sottoposta a un sindacato giurisdizionale limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili ictu oculi. Resta estraneo a tale controllo l’apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo appartenente al merito amministrativo. Ne consegue che non integra elusione del giudicato il progetto esecutivo che, pur modificando l’assetto della viabilità, realizzi modalità congrue e ragionevoli di composizione dell’interesse pubblico con quelli dei privati.
Il Fatto
Due società, titolari di strutture alberghiere nel territorio comunale, avevano impugnato dinanzi al TAR Lombardia gli atti di approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera di collegamento in sicurezza tra parcheggi e impianti sciistici, con adeguamento del piano viabile della strada statale. Una di esse aveva inoltre agito per l’ottemperanza di una precedente pronuncia di primo grado che le aveva riconosciuto il diritto all’accesso diretto alla strada statale.
Il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso per ottemperanza, dichiarando l’inefficacia delle delibere di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, e aveva dichiarato improcedibile il ricorso annullatorio. Il Comune ha proposto appello principale; le società hanno resistito e proposto appello incidentale.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’esito di una propria precedente pronuncia che, accogliendo l’appello del Comune avverso la decisione di prime cure, ha interpretato la convenzione tra le parti nel senso che l’accesso diretto alla strada statale non debba necessariamente consistere in un innesto perpendicolare, idoneo a incidere sul parcheggio pubblico esistente. La scelta del punto di immissione resta discrezionale e tecnica, in capo all’ente locale.
Su tale presupposto, l’appello principale viene accolto. Il progetto esecutivo contestato non elude il dictum giurisdizionale e non è affetto da difetti di istruttoria o di motivazione: le soluzioni tecniche adottate, lette insieme allo stato dei luoghi e alle esigenze emerse, costituiscono congrue modalità di composizione tra l’interesse pubblico alla sistemazione dell’area e gli interessi dei privati.
Le censure di difetto di partecipazione sono respinte: dagli atti risulta che le società hanno formulato osservazioni, oggetto di esame e replica da parte del Comune, e che gli apporti privati sono stati all’origine delle modifiche confluite nel progetto esecutivo.
Quanto all’accesso alla strada statale e alla pretesa violazione del principio di proporzionalità, la Corte osserva che l’ampia discrezionalità riconosciuta all’ente locale nell’organizzazione della viabilità, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, non preclude il sindacato giurisdizionale, ma ne delimita l’ambito al riscontro dei vizi ictu oculi, non ravvisabili nella specie. Il giudice non può sostituire la soluzione ritenuta preferibile a quella valutata come più opportuna dall’organo titolare del potere.
È respinta anche la doglianza sull’incompetenza della Giunta: il progetto, pur modificato rispetto all’originaria previsione, si pone in continuità con l’intervento programmato e non richiede una variante riservata al Consiglio comunale. L’appello incidentale è quindi respinto, con riforma della sentenza e rigetto dei ricorsi riuniti di primo grado; le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.