Concorso ricercatore, prova di resistenza e criteri di valutazione (TAR Toscana n. 958 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse all’impugnativa deve presentare concretezza: l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un’effettiva utilità. Ne consegue che il ricorso è inammissibile quando, anche accogliendo i profili di illegittimità dedotti, il ricorrente non conseguirebbe il punteggio necessario a superare la posizione del controinteressato. Il criterio dell’età accademica, introdotto in un verbale successivo alla predeterminazione dei criteri, è legittimo quando è funzionale a dare contenuto più preciso ai criteri del bando sulla consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica, senza determinare un incremento dei punteggi. La Commissione non è tenuta a verificare d’ufficio la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, salvo i controlli a campione in presenza di dubbi o dichiarazioni discordanti.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato (tenure track), SSD CHIM/05 (CHEM-05/A), bandita dall’Università degli Studi di Firenze. Al termine delle operazioni la candidata controinteressata risultava vincitrice con 73,2 punti, mentre il ricorrente si collocava al secondo posto con 71,2 punti.
Il ricorrente ha dedotto tre censure: il mancato riconoscimento del ruolo di primo autore in una pubblicazione, con incidenza sulla valutazione complessiva della produzione scientifica; l’introduzione del criterio dell’età accademica in un verbale successivo alla fissazione dei criteri; l’attribuzione di un punteggio eccessivo alla controinteressata per la realizzazione di attività progettuale. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza, per insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente il terzo motivo, per ragioni di economia processuale. Il ricorrente contestava la valutazione dei progetti PNRR e del progetto “Seed Grant”. Il Tribunale rileva che in nessun documento è dimostrato che la controinteressata abbia affermato di essere stata meramente “assegnata” ai progetti.
La Commissione ha valutato la documentazione sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del d.P.R. n. 445/2000. Non sussisteva, pertanto, uno specifico onere di verifica della veridicità delle dichiarazioni di tutti i candidati, se non nei controlli a campione attivabili in presenza di dubbi o dichiarazioni discordanti, presupposti nella specie esclusi.
Il ricalcolo dei punteggi operato dal ricorrente si basa su elementi indimostrati e costituisce una lesione dei poteri propri della Commissione. Non risultano quei profili di eccesso di potere che avrebbero consentito il sindacato del giudice amministrativo. Il terzo motivo è quindi infondato.
Da ciò deriva l’inammissibilità del primo e del secondo motivo, per mancato superamento della prova di resistenza. Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui l’annullamento deve arrecare un’effettiva utilità, con la dimostrazione che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, il ricorrente sarebbe risultato con certezza utilmente graduato (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, n. 2320 del 28.02.2022).
Pur avendo il ricorrente dimostrato l’errore della Commissione sul ruolo di primo autore, gli ulteriori 0,4 punti e l’ulteriore punto dedotto condurrebbero al massimo a 72,6 punti, inferiori ai 73,2 della controinteressata. Quanto all’età accademica, il criterio, pur contenuto in un verbale successivo, non ha incrementato i punteggi, ma ha meglio definito il giudizio sulla produzione scientifica. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza richiamata (Consiglio di Stato n. 3094 del 10.04.2025). Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.