Capo azienda nel bando giovani agricoltori e poteri di straordinaria amministrazione (Cons. Stato n. 5703 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito di ammissibilità del giovane agricoltore come capo azienda, previsto dalla disciplina del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 e dal Complemento di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento, postula il controllo effettivo e duraturo dell’azienda agricola in relazione alle decisioni di gestione, agli utili e ai rischi finanziari dell’impresa. Il potere di gestione ordinario richiesto dalla disciplina non si esaurisce negli atti di amministrazione ordinaria, ma comprende anche i poteri di amministrazione straordinaria, attesa la peculiarità della distinzione tra le due categorie nelle società di persone, non coincidente con quella del diritto civile generale. Ne deriva che è legittimo il diniego dell’agevolazione quando l’atto costitutivo o i patti parasociali riservino in via esclusiva ad altro socio i poteri di amministrazione straordinaria, con rappresentanza e firma del giovane limitate alle sole attività ordinarie. La compartecipazione del giovane agricoltore ai poteri gestionali deve essere permanente e priva di limitazioni imposte da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto.

Il Fatto

L’appellante aveva presentato domanda di accesso alle agevolazioni previste dall’Intervento SRE01 “Insediamento giovani agricoltori”, nell’ambito del Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027, approvato con deliberazione della Giunta provinciale e disciplinato quanto a criteri e modalità attuative da successiva deliberazione. Nella graduatoria provvisoria il richiedente risultava collocato alla posizione n. 67, in attesa del completamento della verifica dei requisiti.

Il Servizio Agricoltura provinciale avviava il procedimento di diniego, rilevando che dagli atti societari e dalla visura camerale emergeva come al giovane agricoltore fosse attribuita soltanto l’amministrazione ordinaria, mentre l’amministrazione straordinaria era riservata al socio fondatore. Seguiva la determinazione dirigenziale di rigetto per inammissibilità della domanda. Il ricorso al T.R.G.A. di Trento veniva respinto e l’appellante ha proposto appello, deducendo travisamento della disciplina societaria, extrapetizione della sentenza e violazione degli artt. 2252 e 2266 cod. civ..

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente il primo e il terzo motivo, per la loro stretta connessione, dichiarandoli infondati. Muove dalla disciplina di riferimento: il punto 3.2.1, lettera d), dell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale, che impone l’insediamento del giovane agricoltore come capo azienda. L’allegato A precisa che tale ruolo ricorre quando il giovane assume il controllo effettivo e duraturo dell’azienda in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, e individua tre indici del controllo: la detenzione di una quota di capitale, la partecipazione al processo decisionale di gestione, anche finanziaria, e la gestione corrente della società.

Per le società semplici e in nome collettivo, il controllo spetta al giovane che, indipendentemente dalla quota, provvede alla gestione corrente e partecipa al processo decisionale. È però previsto che, se il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane è escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario, come risultante dal registro delle imprese, da patti parasociali o da altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

Il nodo interpretativo riguarda la portata del potere di gestione ordinario. La Corte ritiene che esso vada inteso in senso esteso, comprensivo di tutti i processi decisionali di gestione dell’azienda, tanto quelli rientranti nell’oggetto sociale quanto quelli che lo eccedono. Il Collegio osserva che, nelle società di persone, la distinzione tra amministrazione ordinaria e straordinaria non coincide con quella del diritto civile generale, e che pertanto il potere di gestione ordinario evocato dalla disciplina comprende qualunque tipo di potere.

Su questa base il diniego è corretto. La compartecipazione del giovane ai poteri gestionali deve essere permanente e priva di limitazioni. Nel caso concreto, dagli atti parasociali e dalla visura camerale emerge che il socio fondatore ha in esclusiva i poteri di amministrazione straordinaria, con poteri complessivamente più incisivi, mentre il socio giovane si occupa in via disgiunta della sola gestione quotidiana, con rappresentanza legale e firma limitate alle attività ordinarie. Manca dunque il controllo effettivo sulla sorte anche futura dell’azienda. Il secondo motivo resta assorbito, poiché la criticità ulteriore evidenziata dal T.R.G.A. era questione assorbita dalla ragione principale del diniego. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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