Riduzione del punteggio in autotutela e sviamento di potere nella selezione pubblica (TAR Campania n. 1207 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La commissione esaminatrice che, dopo l’annullamento giurisdizionale della graduatoria, riduca d’ufficio un punteggio già attribuito al candidato, adducendo il mero spostamento dei titoli da una voce all’altra della griglia valutativa, pone in essere un’attività non autenticamente spiegata e incorre in eccesso di potere per sviamento. Il criterio che impone la valutazione complessiva del curriculum non esclude che gli stessi titoli rilevino tanto ai fini di una voce, quanto di un’altra, con la conseguenza che l’aumento del punteggio per una voce non giustifica la riduzione di quello riconosciuto per un’altra. Ove la discrezionalità tecnica della commissione si sia già estrinsecata in precedenti valutazioni, la rettifica peggiorativa risulta contraddittoria e impone l’accoglimento dell’azione di annullamento, con obbligo per l’amministrazione di riconoscere il punteggio originario e la prima posizione in graduatoria.

Il Fatto

La ricorrente aveva partecipato alla procedura di selezione per titoli e colloquio indetta per l’affidamento di un incarico professionale di esperto tematico di profilo senior, collocandosi al secondo posto, a parità di merito con il controinteressato. Con una precedente sentenza della stessa Sezione la graduatoria era stata annullata nei limiti del suo interesse.

A seguito di quella pronuncia l’amministrazione aveva nuovamente confermato vincitore il controinteressato con una nuova determinazione dirigenziale e il relativo verbale della commissione. La ricorrente ha quindi proposto un ricorso per ottemperanza e un autonomo ricorso di annullamento, riuniti e decisi con la sentenza qui commentata, dopo che con una decisione parziale il giudizio di ottemperanza era stato respinto e la trattazione delle censure demolitorie rinviata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di irricevibilità del ricorso di annullamento. La clausola del bando che attribuisce alla pubblicazione sul portale istituzionale valore di notifica va riferita alla fase fisiologica della selezione, non a quella patologica seguita all’annullamento giurisdizionale. Dopo tale pronuncia, e in presenza di soli due soggetti coinvolti, l’amministrazione avrebbe dovuto comunicare individualmente la nuova determinazione; diversamente opinando, la ricorrente non sarebbe stata in grado di prevedere quando il potere sarebbe stato riesercitato.

Nel merito, le censure di nullità per elusione del giudicato e di violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 non colgono nel segno. La sentenza da ottemperare aveva fatto salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione all’esito della rinnovata attività istruttoria e aveva annullato la precedente determinazione di approvazione della graduatoria. Il verbale recante i punteggi, poi, è atto endoprocedimentale, rispetto al quale non opera la disciplina dell’autotutela.

Diversa sorte hanno invece le doglianze di sviamento di potere. La commissione, nel verbale successivo alla pronuncia, aveva ridotto da 9 a 8,50 il punteggio della voce relativa alla valutazione complessiva del curriculum, motivando con la necessità di tener conto dello spostamento dei titoli verso la voce dedicata alla formazione. Il Collegio ritiene che tale giustificazione non convinca: i criteri del bando e il verbale di dettaglio impongono una valutazione globale del profilo del candidato, comprensiva anche di titoli già valutati altrove. L’aumento del punteggio per la formazione non giustificava dunque la riduzione di quello per il curriculum.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sull’ampia discrezionalità tecnica della commissione, ma osserva che nel caso concreto essa si era già estrinsecata in precedenti valutazioni, confermative del punteggio di 9. La rettifica d’ufficio risulta perciò contraddittoria e non spiegata, indice univoco dello sviamento denunciato. L’accoglimento di questa censura basta a far conseguire il bene della vita: la ricorrente deve essere collocata al primo posto, con punteggio di 43,50, davanti al controinteressato, rimasto a 43,00. Ogni ulteriore doglianza diviene superflua o priva di interesse. L’azione di annullamento è accolta e l’amministrazione è condannata a provvedere entro trenta giorni alla nuova collocazione, escluso ogni margine di rivalutazione, essendo esaurita la discrezionalità secondo il principio del “one-shot” temperato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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