Ottemperanza al giudicato civile e obbligo di pagamento della retribuzione professionale docente (TAR Piemonte n. 752 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento di somme in favore del dipendente. La notifica del titolo esecutivo a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio reale dell’Amministrazione soccombente è idonea a far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ponendo le spese a carico dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero al pagamento in suo favore di una somma lorda a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi dalle scadenze al saldo.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata attestata conforme all’originale e notificata al Ministero soccombente. Decorso inutilmente il termine dilatorio, la ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, letto in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023.
Il titolo è stato notificato in data 30.04.2025 a mezzo posta elettronica certificata al Ministero presso il suo domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega.
Il Collegio ha ritenuto che il compenso del Commissario, affidato a un dipendente pubblico e connesso ai relativi compiti istituzionali, sia compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Ha poi posto le spese processuali a carico del Ministero, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva. Infine, rilevata la serialità delle inottemperanze sul mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti a favore dei docenti a tempo determinato, ha disposto l’invio di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.
Nota della Redazione
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