Il rifiuto dell’assunzione a tempo parziale non determina l’esclusione dalla graduatoria concorsuale (TAR Puglia n. 762 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’assunzione proposta con modalità differenti da quelle previste dal bando di concorso non comporta l’automatica decadenza dalla graduatoria. È illegittima l’esclusione del candidato idoneo che abbia rifiutato un’offerta di assunzione a tempo parziale, quando la procedura concorsuale era stata bandita per un posto a tempo pieno. Tale rifiuto integra gli estremi del giustificato motivo, in considerazione della modifica in pejus del trattamento economico. L’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 487/1994 si applica solo all’ipotesi di mancata presa di servizio per il posto messo a concorso o per un rapporto avente le medesime caratteristiche. In assenza di una specifica previsione normativa o di bando, il depennamento dalla graduatoria costituisce una misura atipica e illegittima.
Il Fatto
Un candidato partecipava a un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Agente di Polizia Locale, classificandosi in posizione utile come idoneo non vincitore. Successivamente, l’amministrazione utilizzava la graduatoria per scorrimento, procedendo ad assunzioni a tempo parziale (12 ore settimanali) e, giunta alla posizione del ricorrente, gli chiedeva la disponibilità a essere assunto con tale contratto. Il candidato rifiutava, rappresentando la propria disponibilità esclusivamente per un rapporto di lavoro full-time. L’amministrazione, ritenendo il rifiuto ingiustificato, lo escludeva dalla graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, ritenendo la misura espulsiva illegittima in quanto atipica. Né la legge, né il bando di concorso prevedono la decadenza dalla graduatoria come conseguenza della rinuncia all’assunzione. L’art. 7 del bando disciplina esclusivamente la decadenza del vincitore che non prenda servizio senza giustificato motivo, senza disporre alcun depennamento per l’idoneo che rifiuti una proposta difforme da quella originaria.
Quanto al richiamo dell’amministrazione all’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 487/1994, il Collegio ne ha escluso la pertinenza al caso di specie, sotto un duplice profilo. In primo luogo, la disposizione riguarda la mancata presa di servizio per il posto messo a concorso, ovvero per un rapporto d’impiego con le medesime caratteristiche di quello oggetto del bando, ipotesi non ravvisabile quando, a fronte di un concorso per un posto a tempo pieno, venga offerto e rifiutato un contratto a tempo parziale. In secondo luogo, la norma sanziona la mancata assunzione senza giustificato motivo; nella fattispecie, il rifiuto fondato sulla modifica in pejus del trattamento economico integra evidentemente gli estremi del giustificato motivo.
La Corte ha inoltre sottolineato le conseguenze pregiudizievoli del depennamento, che impedisce all’idoneo l’accesso a impieghi presso la stessa o altre amministrazioni per l’intero periodo di validità della graduatoria. La misura, applicata a fronte di una rinuncia basata su valide ragioni, risulta pertanto sproporzionata e priva di fondamento normativo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento degli atti gravati e compensazione delle spese di lite, in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.