Nessuna progressione automatica in carriera senza nuova valutazione dell’amministrazione (Cons. Stato n. 5683 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale della dispensa dal servizio e la conseguente ricostruzione della posizione giuridica ed economica del dipendente non comportano l’acquisizione automatica di una qualifica superiore o di una progressione di carriera, quando questa presupponga l’esercizio di valutazioni riservate all’amministrazione. Il giudicato demolitorio elimina l’atto illegittimo e impone la riedizione del potere valutativo, ma non sostituisce l’apprezzamento di discrezionalità tecnica dovuto dall’amministrazione, né attribuisce di per sé la qualifica. La disciplina transitoria del riordino delle carriere della Polizia Penitenziaria non riconosce il beneficio sul mero dato cronologico dell’anzianità, ma esige la verifica dei requisiti normativamente richiesti e della posizione individuale, con particolare riguardo ai giudizi caratteristici.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia Penitenziaria, aveva chiesto al giudice amministrativo l’accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, mediante il riconoscimento del periodo di servizio compreso tra il 22 aprile 2015 e il 1° maggio 2016, oltre all’attribuzione della denominazione di Assistente Capo Coordinatore e ai correlati effetti retributivi, contributivi e di TFS/TFR.
Il TAR Emilia Romagna, con la sentenza n. 55/2025, aveva respinto il ricorso, rilevando che la promozione presupponeva un giudizio di “ottimo” nel triennio precedente, mai conseguito dal ricorrente. Questi ha proposto appello, deducendo l’omissione di pronuncia su diverse domande e la violazione delle precedenti sentenze del TAR Bologna che avevano annullato i giudizi complessivi e la dispensa dal servizio.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il rapporto tra giudicato demolitorio ed effetti sulla carriera. L’annullamento degli atti sfavorevoli e la ricostruzione della posizione del dipendente non producono, di per sé, l’acquisizione automatica di una qualifica superiore, ove questa presupponga l’esercizio di valutazioni riservate all’amministrazione, da compiersi nell’ambito della propria discrezionalità tecnica.
Le sentenze del TAR richiamate dall’appellante, osserva il Collegio, hanno disposto esclusivamente l’annullamento di taluni rapporti informativi e del provvedimento di dispensa, imponendo la riedizione del potere valutativo. Nessuna di esse ha accertato il diritto alla qualifica di Coordinatore né ha stabilito il contenuto dei giudizi da attribuire. Non è quindi configurabile alcuna violazione del giudicato, poiché l’effetto conformativo non può sostituire integralmente l’apprezzamento amministrativo.
La Corte esamina poi il fondamento normativo della pretesa, incentrato sull’art. 44, comma 16, del d.lgs. n. 95 del 2017, che attribuisce la denominazione di “coordinatore” agli assistenti capo che al 1° ottobre 2017 abbiano maturato otto anni di anzianità, in assenza dei motivi ostativi dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 443/1992. Quest’ultimo esclude dall’attribuzione chi nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a “distinto”.
Dagli atti emerge che al 1° ottobre 2017 le valutazioni del triennio 2014-2016 erano: mediocre per il 2014, mediocre per il 2015 e buono per il 2016. Il requisito soggettivo risultava dunque carente, e la decisione del TAR è corretta su questo punto.
Quanto alla ricostruzione economica, il Collegio riconosce il diritto dell’appellante alla ricostruzione della carriera, essendo stata annullata la dispensa dal servizio in quanto illegittima. La documentazione depositata dall’amministrazione non prova però che il reintegro sia avvenuto nella sua interezza. Il Consiglio di Stato ordina pertanto al Ministero di depositare, entro trenta giorni, il cedolino del luglio 2017 e la specifica degli importi stipendiali, previdenziali e della quota TFS/TFR, rinviando la causa a nuova udienza e riservando le spese al definitivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.