Promozione per merito straordinario: pericolo di vita come probabilità di morte (Cons. Stato n. 5680 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La promozione per merito straordinario prevista dall’art. 71 del d.P.R. n. 335/1982 richiede, quale condizione necessaria, che il dipendente si sia volontariamente esposto a un pericolo di vita grave. Poiché il beneficio deroga alle ordinarie modalità di avanzamento in carriera, la nozione di pericolo di vita non può intendersi riferita a qualsiasi lesione del bene giuridico vita, ma va interpretata come eventualità di evento morte del dipendente, e la gravità che la connota come probabilità di quell’evento. Il dipendente viene premiato perché volontariamente intraprende, per il bene pubblico, un’azione sapendo che essa probabilmente porterà alla sua morte. Il giudizio espresso dalla Commissione per le ricompense è espressione di ampia discrezionalità e resta sottratto al sindacato del giudice amministrativo, salvo che risulti affetto da macroscopica illogicità, irragionevolezza o da travisamento fattuale.
Il Fatto
Un agente scelto della Polizia di Stato, libero dal servizio, mentre si trovava in auto con un amico, veniva affiancato al semaforo da un altro veicolo i cui occupanti estraevano un machete e una pistola semiautomatica, puntandola verso i due. Qualificatosi come appartenente alla Polizia di Stato, l’agente avviava l’inseguimento del veicolo in fuga, contattando nel contempo la centrale operativa, che consentiva alle pattuglie di rintracciare, bloccare e arrestare gli occupanti. Sul mezzo venivano rinvenuti un machete e una pistola calibro 9 con silenziatore, perfettamente funzionante.
Il Questore proponeva l’agente per la promozione per merito straordinario. Il Consiglio per le ricompense esprimeva però parere contrario, ritenendo l’azione non connotata da straordinaria eccezionalità né maturata in condizioni di grave e concreto pericolo di vita, e concedeva l’encomio solenne. L’impugnazione proposta dall’agente veniva respinta dal TAR Lombardia, e la decisione è stata appellata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il nodo interpretativo dell’art. 71 del d.P.R. n. 335/1982 e della circolare del Capo della Polizia richiamata dall’appellante. Entrambe le fonti richiedono, quale condizione necessaria del beneficio, che il dipendente si sia volontariamente esposto a un pericolo di vita grave. La deroga alle norme ordinarie sull’avanzamento impone un’interpretazione rigorosa.
Da qui la precisazione terminologica: il pericolo di vita non coincide con qualsiasi attentato al bene giuridico vita, ma va inteso come eventualità di evento morte del dipendente. La gravità richiesta dalla norma corrisponde alla probabilità di tale evento. Il premio presuppone dunque che il dipendente intraprenda volontariamente, per il bene pubblico, un’azione sapendo che essa probabilmente ne causerà la morte.
Applicando il criterio al caso, la Corte rileva che i malviventi, nonostante l’atteggiamento iniziale, sono fuggiti non appena l’appellante si è qualificato. Pur disponendo di un’arma da fuoco, non hanno indirizzato colpi verso l’auto, mostrando di non avere intenzione concreta di aggredire. La pistola è stata puntata solo per una ridotta frazione di tempo, quando le auto erano ferme e affiancate. L’inseguimento è stato rischioso, ma un giudizio ex ante non consente di affermare che i malviventi avrebbero probabilmente fatto uso delle armi.
Il Collegio esclude pertanto manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento nella valutazione della Commissione e dichiara precluso il sindacato, compreso quello sul difetto di motivazione. Quanto al precedente invocato dal ricorrente, la Corte lo ritiene non sovrapponibile: nel caso definito dalla sentenza n. 557/2015 del TAR Lombardia, confermata da Cons. Stato, Sez. III, n. 4927/2016, il dipendente aveva affrontato da solo un soggetto armato di due lunghi coltelli, liberando un ostaggio e riportando ferite in una colluttazione violenta, con pericolo per la vita concreto e attuale.
L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione della limitata attività defensionale dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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