Ottemperanza: prevale la motivazione sul dispositivo contrastante del giudice del lavoro (TAR Piemonte n. 1626 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, qualora sussista un contrasto insanabile tra il dispositivo e la motivazione della sentenza emessa dal giudice ordinario, anche in funzione di giudice del lavoro, prevale in ogni caso la parte motiva, indipendentemente dall’applicabilità o meno della procedura di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 287 cod. proc. civ. Il giudice amministrativo, infatti, non può dare esecuzione a statuizioni apertamente contraddittorie ed equivoche. La portata effettiva del giudicato va ricostruita mediante una lettura congiunta del dispositivo e della motivazione, poiché è dalla motivazione che l’amministrazione trae le indicazioni vincolanti per il nuovo esercizio delle proprie funzioni.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del C.N.R., otteneva dal Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 1634 del 13 giugno 2024, l’accoglimento integrale delle proprie domande: retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell’attribuzione del secondo livello di Primo ricercatore al 1° gennaio 2020 e conservazione integrale dell’anzianità di servizio maturata dal 1° settembre 2008, senza diminuzione di un terzo.
Il C.N.R. proponeva appello. All’udienza del 16 gennaio 2025 la Corte d’Appello di Torino leggeva un dispositivo di rigetto del gravame, ma nel successivo deposito delle motivazioni queste risultavano di segno opposto, orientate all’accoglimento dell’appello, con espresso avviso che in dispositivo si era scritto “respinge” per mero errore materiale. Nessuna parte impugnava la sentenza, che passava in giudicato. Ritenendo il giudicato di primo grado parzialmente ineseguito, la ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza. L’Amministrazione documentava di aver chiesto alla Corte d’Appello la correzione dell’errore materiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal diritto vivente della Cassazione, richiamato nella sentenza Cass. civ., Sez. lavoro, n. 13773 del 2 maggio 2022: nel rito del lavoro il dispositivo non è atto puramente interno, ma atto di rilevanza esterna che fissa in modo immodificabile il comando giudiziale letto in udienza; ne consegue che il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza e non può trovare applicazione il procedimento di correzione ex art. 287 cod. proc. civ.
Il Tribunale amministrativo non ignora tale orientamento, ma ritiene che la sua piana applicazione in sede di ottemperanza condurrebbe a un risultato manifestamente abnorme. Deriverebbe, infatti, l’obbligo per l’Amministrazione di eseguire un dispositivo che lo stesso giudice d’appello ha ritenuto errato attraverso le ampie argomentazioni della sentenza n. 30 del 2025.
Il Collegio afferma che per cogliere il reale dictum giudiziale non ci si può limitare al solo dispositivo, prescindendo dalla motivazione. È proprio dalla motivazione, quale presupposto logico-giuridico della decisione, che l’amministrazione trae indicazioni vincolanti per l’eventuale nuovo esercizio delle proprie funzioni. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 2811 dell’8 aprile 2026, ove si ribadisce che la portata effettiva del giudicato va ricostruita sulla base di una lettura congiunta di dispositivo e parte motiva.
Su questa base il Collegio enuncia la regola: nel giudizio di ottemperanza, in caso di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza del giudice ordinario, anche in funzione di giudice del lavoro, prevale in ogni caso la parte motiva, a prescindere dall’applicabilità della correzione dell’errore materiale. Il giudice amministrativo non può dare esecuzione a statuizioni apertamente contraddittorie ed equivoche. Il ricorso è pertanto respinto. In ragione della peculiarità e novità della questione, le spese di lite sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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