Revoca del contributo per proiezioni gratuite dichiarate come paganti (Cons. Stato n. 5611 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi alla programmazione cinematografica d’essai, le proiezioni rilevanti ai fini dell’attribuzione del beneficio sono esclusivamente quelle effettuate a fronte di un titolo d’ingresso a pagamento. Ne deriva che la dichiarazione di programmazione comprendente proiezioni gratuite, non risultanti dai dati certificati, integra una dichiarazione non veritiera e non una mera incongruenza. La revoca del contributo conseguente è totale, non essendo configurabile una revoca parziale quando il bando e il decreto ministeriale ricollegano alla dichiarazione mendace la caducazione integrale del beneficio. La motivazione del provvedimento, ancorché succinta, è sufficiente se richiama la divergenza dei dati e la norma applicata.
Il Fatto
Una società esercente attività di gestione di sale cinematografiche ha partecipato alla procedura bandita dalla Direzione generale Cinema e Audiovisivo per la concessione dei contributi destinati alla programmazione di film d’essai per l’anno 2022, ottenendo un contributo di euro 76.115,00. Nel giugno 2024 l’Amministrazione ha avviato il procedimento di revoca, rilevando significative discordanze tra i dati autodichiarati e quelli certificati dalla SIAE: a fronte di 10.890 proiezioni dichiarate, i riscontri evidenziavano 5.253 proiezioni. Con decreto del dicembre 2024 il contributo è stato revocato.
La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Puglia, deducendo l’erronea qualificazione come mendaci di mere incongruenze legate al computo dei cortometraggi proiettati gratuitamente, il difetto di istruttoria, la violazione del principio di proporzionalità, l’omesso soccorso istruttorio e i vizi di motivazione e di contraddittorio. Il Tribunale ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello con sei motivi; il Ministero della cultura ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha esaminato congiuntamente i motivi, stante la loro connessione, e li ha ritenuti infondati. Il nodo della controversia è la nozione di proiezione rilevante ai fini del bando. L’appellante sosteneva che le discrasie derivassero dalla mancata inclusione nei dati SIAE dei cortometraggi proiettati a titolo gratuito, che a suo avviso andavano comunque dichiarati.
La Sezione ha respinto l’assunto richiamando l’art. 1, comma 2, lett. b) del bando, che definisce la proiezione cinematografica come attività svolta “a fronte di un titolo d’ingresso a pagamento”, e l’art. 3, comma 3, del bando, che esclude espressamente le “proiezioni senza spettatori paganti”. L’art. 5, comma 1, laddove attribuisce punteggi per la proiezione di lungometraggi o cortometraggi, deve quindi essere letto in coerenza con tali previsioni.
Ne consegue che anche l’art. 4, comma 4, del bando, ove impone di dichiarare l'”intera programmazione effettuata”, si riferisce alla sola programmazione rilevante, ossia alle proiezioni con biglietto pagato. L’interpretazione sistematica delle clausole esclude che le proiezioni gratuite possano essere computate.
La Corte ha poi valorizzato l’autocertificazione resa in domanda, con cui la società aveva attestato di aver svolto la programmazione nel rispetto dei criteri del bando e di aver emesso i titoli di accesso conformemente alla normativa fiscale. Poiché le verifiche hanno accertato che parte rilevante delle proiezioni computate era priva di titolo a pagamento, l’autodichiarazione non corrispondeva al reale possesso dei requisiti, integrando una dichiarazione non veritiera.
Ha dunque ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 9, comma 3, del bando e dell’art. 12, comma 5, del D.M. 31 luglio 2017, che impongono la revoca totale del contributo, escludendo margini per una revoca parziale. Le censure di difetto di motivazione sono state respinte: il preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e il provvedimento finale richiamano la divergenza dei dati e la norma applicata, motivazione succinta ma sufficiente. Il contraddittorio è stato rispettato, avendo la società potuto presentare osservazioni. L’appello è stato rigettato, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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