Ottemperanza: pagamento spese per giudicato eseguito in corso di giudizio (TAR Puglia n. 689 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato, qualora nelle more del giudizio l’Amministrazione abbia dato piena esecuzione alla sentenza, deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. L’esecuzione tardiva, intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso, non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, che seguono la soccombenza virtuale, desumibile dall’evidente fondatezza iniziale della pretesa azionata.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare ogni adempimento necessario per consentirne la fruizione.
Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, quest’ultima non vi aveva dato esecuzione. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Solo successivamente alla proposizione del ricorso, l’Amministrazione provvedeva ad eseguire il giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente aveva depositato una istanza con la quale, dato atto dell’avvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione in data successiva alla proposizione del ricorso, aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese legali.
La Corte ha qualificato l’esecuzione tardiva come circostanza satisfattiva della pretesa, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
Quanto alle spese, il giudice ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, fondato sull’evidente originaria fondatezza del ricorso di ottemperanza, atteso che l’Amministrazione aveva ottemperato solo nelle more del giudizio. Tale criterio ha giustificato la condanna del Ministero al pagamento delle spese in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ..
Nota della Redazione
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