L’azione di accertamento non aggira l’impugnazione degli atti amministrativi consolidati (TAR Lazio n. 7731 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di accertamento non può essere utilizzata per aggirare l’onere di tempestiva impugnazione degli atti amministrativi lesivi: la mancata o tardiva impugnazione di un atto presupposto ne determina il definitivo consolidamento, precludendo la possibilità di contestarne successivamente la validità e gli effetti, anche mediante un’azione di accertamento negativo del rapporto che da esso scaturisce. Le questioni implicanti la contestazione dell’an o del quantum accertato dall’Autorità amministrativa attengono a posizioni di interesse legittimo e originano da provvedimenti autoritativi, soggetti al regime del consolidamento se non impugnati nei termini. È altresì inammissibile l’azione di accertamento volta a sollecitare una pronuncia sostitutiva su poteri amministrativi non ancora esercitati, in violazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., dovendo l’interessato attivare il rimedio avverso il silenzio.
Il Fatto
La società, titolare di un impianto fotovoltaico, aveva chiesto al GSE l’applicazione dell’art. 42, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2011, invocando la riduzione del 10% della tariffa incentivante a seguito dell’accertamento della non conformità dei moduli. Il GSE, dopo la comunicazione di un preavviso di rigetto e la concessione di una proroga, non aveva concluso il procedimento. La società proponeva quindi ricorso per l’accertamento della sussistenza dei presupposti di legge e per la condanna del GSE al pagamento delle somme, lamentando la mancata definizione dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, ha rilevato che la società non aveva impugnato i provvedimenti autoritativi — la decadenza del 25 settembre 2018 e la successiva richiesta di restituzione degli incentivi del 24 giugno 2022 — che si erano ormai consolidati. Richiamando i principi espressi da Cons. Stato, Sez. III, n. 1318 del 2023 e da TAR Lazio, Sez. IV-quater, n. 22128 del 2025, il Collegio ha precisato che l’azione di accertamento non è ammissibile quando è diretta a contestare la pretesa creditoria dell’Amministrazione, ormai cristallizzata in un provvedimento definitivo, senza averne impugnato gli atti presupposti.
In secondo luogo, il Tribunale ha escluso che l’istanza presentata dalla società per ottenere la misura di favore potesse sanare il consolidamento della pretesa del GSE. Quanto all’asserita inerzia dell’Amministrazione, il Collegio ha osservato che la società avrebbe dovuto attivare l’azione avverso il silenzio, non già proporre un’azione di accertamento volta a sollecitare una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati, in violazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.
La declaratoria di inammissibilità ha assorbito ogni questione di merito, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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