Revoca del contributo per dichiarazioni non veritiere sulla programmazione d’essai (Cons. Stato n. 5608 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi alla programmazione cinematografica d’essai, la nozione di proiezione cinematografica presuppone lo svolgimento dell’attività a fronte di un titolo d’ingresso a pagamento. Ne deriva che le proiezioni effettuate a titolo gratuito, siano esse di cortometraggi o di lungometraggi, restano irrilevanti ai fini dell’attribuzione della qualifica di sala d’essai e del punteggio utile a quantificare il contributo. La dichiarazione di aver svolto l’intera programmazione secondo i criteri del bando, ove includa proiezioni prive di titolo di accesso, integra dichiarazione mendace, con conseguente legittimità della revoca totale del beneficio, senza margini per una revoca parziale.
Il Fatto
Una ditta esercente attività di gestione di sale cinematografiche ha partecipato alla procedura per la concessione dei contributi destinati alla programmazione di film d’essai per l’anno 2021, ottenendo un contributo di euro 106.150,00. Dopo l’avvio del procedimento di revoca, il Ministero ha rappresentato l’esistenza di rilevanti discordanze tra i dati dichiarati nella domanda e quelli risultanti dalle verifiche istruttorie, anche mediante riscontro con i dati certificati dalla SIAE.
All’esito del procedimento l’Amministrazione ha disposto la revoca del contributo già concesso. Il TAR Puglia ha respinto il ricorso proposto avverso tale provvedimento, ritenendo che la ricorrente avesse computato un numero significativo di proiezioni di cortometraggi effettuate senza titolo d’ingresso a pagamento. La ditta ha proposto appello, affidato a sei motivi, contestando tra l’altro l’omessa attivazione del soccorso istruttorio, il difetto di motivazione e l’omessa considerazione della possibilità di una revoca parziale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi di appello, rilevandone la connessione, e li ritiene infondati. Il nucleo della controversia ruota attorno alla nozione di proiezione cinematografica rilevante ai fini del bando. L’appellante sosteneva che le discrasie rispetto ai dati SIAE derivassero dalla mancata inclusione nei dati SIAE dei cortometraggi proiettati a titolo gratuito, che legittimamente sarebbero stati inseriti nella domanda.
La Corte disattende tale assunto sul rilievo che il bando attribuisce i contributi solo con riguardo a proiezioni effettuate a fronte di un titolo d’ingresso a pagamento. L’art. 1, comma 2, lett. b), del bando definisce la proiezione cinematografica come attività di proiezione al pubblico a fronte di un titolo d’ingresso a pagamento, per l’intera durata del film. L’art. 3, comma 3, del bando chiarisce inoltre che non sono considerate valide le proiezioni senza spettatori paganti.
Su questa base il Collegio opera un’interpretazione sistematica della disciplina, affermando che l’art. 4, comma 4, del bando, ove impone di dichiarare l’intera programmazione, si riferisce esclusivamente alla programmazione rilevante, ossia alle proiezioni effettuate a fronte di un biglietto di ingresso a pagamento. Le proiezioni gratuite, di cortometraggi o lungometraggi, restano dunque irrilevanti.
Ne consegue che la ditta, nel dichiarare proiezioni di cortometraggi successivamente risultate effettuate a titolo gratuito, ha reso una dichiarazione mendace, avendo autocertificato di aver svolto la programmazione nel rispetto dei criteri del bando e di aver emesso i titoli di accesso conformemente alla normativa fiscale. La Corte richiama a sostegno l’art. 9, comma 3, del bando e l’art. 12, comma 5, del D.M. 31 luglio 2017, che prevedono la revoca del contributo in caso di dichiarazioni mendaci.
Quanto alle censure procedurali, il Collegio osserva che il provvedimento di revoca e il preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990 risultano motivati con riferimento alla significativa divergenza tra il numero di proiezioni dichiarate e quelle risultanti dai dati SIAE. Tale motivazione, seppur succinta, è sufficiente a esternare le ragioni di fatto e di diritto. Il contraddittorio procedimentale risulta rispettato, avendo la società potuto produrre le proprie difese, ritenute dall’Amministrazione non sufficienti a superare le incongruenze rilevate. L’appello è pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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