Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2420 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è esperibile anche per assicurare l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che abbia condannato l’amministrazione al pagamento di somme nei confronti di un pubblico dipendente. Presupposti dell’azione sono il passaggio in giudicato del titolo, la notificazione del titolo medesimo presso la sede dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. Accertata la sussistenza dei presupposti, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per l’ipotesi di protratta inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con onere di attivazione dello stesso subordinato ad apposita istanza di parte.
Il Fatto
Un docente ha chiesto al giudice amministrativo di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale del lavoro aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento, a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, della somma di euro 2.500,00 per cinque anni scolastici, a fronte del lavoro svolto alle dipendenze del medesimo Ministero.
L’amministrazione resistente, secondo il ricorrente, non avrebbe dato attuazione al provvedimento. Il ricorso è stato proposto anche per la nomina di un commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 20 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, verificando in primo luogo la sussistenza del giudicato. La sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, come attestato dal certificato in atti del 21 luglio 2025.
Sono stati poi esaminati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza. Il titolo era stato notificato presso la sede dell’amministrazione resistente in data 31.7.2025 e il ricorso in ottemperanza era stato notificato all’ente in data 23 dicembre 2025.
La notifica del ricorso è dunque intervenuta successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996. Ciò ha integrato il presupposto di proponibilità dell’azione.
Accertati i presupposti, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione resistente di dare integrale esecuzione al provvedimento, attraverso il pagamento delle somme indicate, nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di protratta inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Al commissario è stato assegnato l’ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza di parte, attivabile qualora l’amministrazione non abbia adempiuto alla scadenza. Il commissario non percepisce ulteriore compenso, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Le spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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