Revoca del contributo al cinema d’essai per dichiarazioni mendaci sulla programmazione (Cons. Stato n. 5610 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi alle sale cinematografiche d’essai, la dichiarazione mendace che legittima la revoca del beneficio ricorre anche quando il richiedente abbia computato proiezioni prive di titolo d’ingresso a pagamento. La nozione di proiezione cinematografica dettata dal bando, integrata dal divieto di considerare valide le proiezioni senza spettatori paganti, impone di dichiarare la sola programmazione rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio. Ne consegue che l’autocertificazione del rispetto dei criteri di settore, smentita dalle verifiche istruttorie, integra il presupposto della revoca totale, senza margini per una revoca parziale né per il ricorso al soccorso istruttorio.
Il Fatto
Una società esercente attività di gestione di sale cinematografiche ha partecipato alla procedura per i contributi destinati all’attività cinematografica d’essai per l’anno 2021, ottenendo un contributo di euro 72.829,00. Con nota del 21 giugno 2024 la Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca, rilevando significative discordanze tra i dati dichiarati nella domanda e quelli risultanti dalle verifiche incrociate con i dati SIAE.
Con decreto prot. n. 3880 del 6 dicembre 2024 l’Amministrazione ha disposto la revoca del contributo. Il TAR Puglia, Sezione Terza, ha respinto il ricorso proposto dalla società, ritenendo che le proiezioni indicate comprendessero eventi privi di titolo di ingresso a pagamento e, dunque, irrilevanti ai fini del beneficio. La società ha proposto appello con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi, per connessione, e li ritiene infondati. Il nucleo dell’appello è la pretesa inesistenza delle incongruenze tra i dati dichiarati e quelli SIAE: secondo l’appellante le discrasie deriverebbero dalla mancata inclusione nei dati SIAE dei cortometraggi proiettati a titolo gratuito, legittimamente inseriti nella domanda.
L’assunto è respinto. Il Collegio osserva che il bando riconosce i contributi solo per proiezioni effettuate a fronte di un titolo d’ingresso a pagamento. L’art. 1, comma 2, lett. b) del bando definisce la proiezione cinematografica come attività di proiezione al pubblico a fronte di un titolo d’ingresso a pagamento; l’art. 3, comma 3, del bando chiarisce che non sono considerate valide le proiezioni senza spettatori paganti.
Ne deriva che l’art. 5, comma 1, del bando, nel prevedere l’attribuzione dei punteggi per la proiezione di lungometraggi o cortometraggi, si riferisce alle sole proiezioni a pagamento. Le proiezioni gratuite, di corti o lungometraggi, restano irrilevanti ai fini della qualifica d’essai e del punteggio. In questa cornice, l’art. 4, comma 4, del bando, là dove impone di dichiarare l’intera programmazione, va letto come riferito alla sola programmazione rilevante.
La società, dichiarando un rilevante numero di proiezioni di cortometraggi poi risultate gratuite, ha reso una dichiarazione mendace. Essa aveva autocertificato di aver svolto la programmazione secondo i criteri del bando e di aver emesso i titoli di accesso conformemente alla normativa fiscale; le verifiche hanno accertato che una parte rilevante delle proiezioni era priva di titolo a pagamento. Sussistevano quindi i presupposti della revoca totale ai sensi dell’art. 9, comma 3, del bando e dell’art. 12, comma 5, del D.M. 31 luglio 2017.
Il Collegio esclude ogni margine per la revoca parziale invocata dall’appellante, poiché in caso di dichiarazioni mendaci la revoca è totale. Quanto al dedotto difetto di motivazione e alla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, il preavviso e il provvedimento finale risultano motivati con riferimento alla divergenza tra proiezioni dichiarate e dati SIAE e alla norma del D.M. citato. La motivazione, pur succinta, è sufficiente; il contraddittorio è stato rispettato, avendo la società prodotto difese valutate non superabili. L’appello è rigettato, con condanna alle spese di lite di euro 3.000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.