Contributi per barriere architettoniche: requisiti richiesti al momento della domanda (TAR Lazio n. 2809 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
I requisiti previsti dalla legge speciale per l’erogazione di contributi pubblici — siano essi positivi o negativi — devono sussistere al momento della presentazione della domanda e non possono essere integrati successivamente con elementi sopravvenuti. Ne consegue che è legittimo il rigetto dell’istanza di contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche quando, alla data della domanda, le opere siano già state avviate, non rilevando che le stesse non siano ancora state completate. Parimenti irrilevante è il successivo rilascio di provvedimenti di sanatoria edilizia, poiché l’amministrazione deve valutare la situazione esistente al momento della domanda e non può tener conto di elementi formatisi in epoca posteriore. Il giudice amministrativo può decidere con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. quando ravvisi la manifesta infondatezza del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un villino in Roma, ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica del Comune di Roma ha concluso negativamente, in forma semplificata, il procedimento avviato nel 2006 per la concessione del contributo previsto dalla legge n. 13/1989, in relazione agli ascensori da realizzare nel progetto di ristrutturazione dell’immobile.

Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge, l’eccesso di potere e l’errata motivazione, sostenendo che l’amministrazione aveva erroneamente contestato l’avvenuta realizzazione delle opere in data antecedente alla presentazione dell’istanza. A sostegno, ha prodotto fatture dei lavori datate da settembre 2006 ad aprile 2009, la denuncia di inizio attività dell’8 aprile 2007 e la dichiarazione del titolare della ditta esecutrice del 12 novembre 2007. Roma Capitale si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso per manifesta infondatezza, avvalendosi della sentenza in forma semplificata prevista dall’art. 74 cod. proc. amm. Il Collegio ha rilevato che entrambi i profili ostativi individuati dall’amministrazione risultano correttamente valutati.

Il principio generale applicato è che, ai fini dell’erogazione di contributi pubblici, i requisiti previsti dalla lex specialis devono sussistere al momento della presentazione della domanda e non possono essere integrati successivamente. Nel caso concreto, al momento della presentazione dell’istanza le opere edili erano già state avviate, in contrasto con il regime normativo previsto.

Il Tribunale ha precisato che non può essere positivamente valutato il fatto che le opere non fossero ancora state terminate: l’art. 6 della legge n. 13/1989 richiede che la domanda riguardi opere non ancora realizzate, e la circolare applicativa del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22.06.1989 aveva chiarito che i comuni possono accertare che le domande non si riferiscano a opere già esistenti o in corso di esecuzione.

Il secondo profilo ostativo riguarda la regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile. Il Tribunale ha evidenziato che l’immobile non aveva ancora ottenuto la positiva sanatoria delle opere abusivamente realizzate al momento della domanda, e che l’amministrazione non può tener conto dell’elemento successivo del rilascio dei provvedimenti di sanatoria.

Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda e della sua risalenza nel tempo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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