Equivalenza CCNL negli appalti: il superminimo non colma il divario (Cons. Stato n. 5575 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di equivalenza tra il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante e quello dichiarato dall’offerente deve essere condotto come comparazione tra regole contrattuali, non come verifica del trattamento economico di fatto che l’operatore si impegna a riconoscere nello specifico appalto. Il superminimo, configurando un elemento individuale e non essendo contemplato dal contratto collettivo come componente obbligatoria, non può integrare il giudizio di equivalenza economica. Diversamente opinando, si ammetterebbero contratti collettivi strutturalmente meno protettivi, corretti da integrazioni retributive costruite in sede di offerta, in contrasto con la funzione di regolazione del mercato e di contrasto al dumping contrattuale dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023. Le condizioni normative ed economiche del contratto collettivo richiamato nel bando costituiscono la soglia minima non valicabile, non oggetto di differenziale competitivo.
Il Fatto
Un Comune ha indetto una gara telematica, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della concessione del servizio di asilo nido, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla procedura hanno partecipato tre operatori e il primo posto in graduatoria è stato conseguito dalla società poi aggiudicataria.
A seguito di accesso agli atti, un concorrente ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, che ha accolto il ricorso ravvisando una motivazione insufficiente e profili di manifesta incongruenza e illogicità nella verifica di equivalenza dei contratti collettivi. La società aggiudicataria ha proposto appello principale; il concorrente ha resistito e ha introdotto ricorso incidentale avverso i capi della sentenza che avevano respinto i motivi sull’ammissione alla gara dell’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’architettura della contrattazione collettiva, distinguendo i tre livelli nazionale, aziendale e individuale. L’appellante sostiene che le differenze retributive tra i due contratti possano essere compensate dal superminimo, riconosciuto in favore dei lavoratori impiegati. La tesi muove dal presupposto che correttivi individuali o aziendali possano colmare il divario tra contratti collettivi.
La Corte respinge questa impostazione. Il dato rilevante non è stabilire se il superminimo sia una voce fissa, né leggere l’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 in una prospettiva di sola tutela del singolo lavoratore: la norma, collocata tra i principi, svolge anche una funzione pubblicistica di regolazione del mercato e di contrasto al dumping contrattuale. Il giudizio di equivalenza deve dunque restare interno alla comparazione tra contratti collettivi.
Ne segue che la voce superminimo, in quanto elemento individuale, configurabile come eccedenza rispetto ai minimi tabellari e non contemplato dal contratto collettivo come componente obbligatoria, non può rientrare nell’ambito del giudizio di equivalenza. Non è sufficiente, in senso contrario, la previsione che richiama un superminimo “eventuale”: tale formulazione presuppone che esso possa essere stabilito in sede di contrattazione, non essendo già oggetto del contratto collettivo.
Sul piano dell’equivalenza normativa, la Corte condivide la statuizione di primo grado, che aveva valorizzato il rilievo del verificatore su almeno tre scostamenti giuridici sostanziali relativi a istituti fondamentali. Le condizioni previste dal contratto collettivo indicato nel bando costituiscono la soglia minima di garanzia non valicabile, non oggetto di differenziale competitivo.
Il ricorso incidentale è infondato. Quanto al sopralluogo eseguito oltre il termine, l’esclusione non può essere comminata in caso di sopralluogo ritardato, trattandosi di circostanza che non incide sulla partecipazione alla gara. Quanto all’anomalia dell’offerta, non emerge alcun indice, neppure potenziale. La dedotta omessa pronuncia non sussiste, poiché configura rigetto implicito la decisione incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata. Le censure sulla valutazione dell’offerta tecnica sono respinte, essendo il sindacato del giudice pieno ma non sostitutivo delle scelte riservate all’amministrazione.
Nota della Redazione
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