Inammissibile l’impugnazione della domanda concorrente e degli atti endoprocedimentali nella procedura di rinnovo della concessione demaniale (TAR Lazio n. 903 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedimento di rinnovo di concessione demaniale marittima, l’istanza di parte presentata in concorrenza e la successiva integrazione documentale costituiscono atti di iniziativa privata, espressivi dell’autonomia negoziale del soggetto istante e non riconducibili all’esercizio del potere amministrativo, con la conseguenza che non sono autonomamente impugnabili davanti al giudice amministrativo. La relativa eventuale illegittimità può assumere rilievo solo quale vizio di illegittimità derivata del provvedimento conclusivo. La comunicazione di avvio del procedimento con richiesta di integrazione documentale è atto endoprocedimentale a carattere istruttorio, privo di contenuto decisorio, non impugnabile in via autonoma salvo che sia vincolante, determini un arresto procedimentale a tempo indeterminato o costituisca atto soprassessorio. L’eventuale lesione del concessionario uscente può derivare esclusivamente dall’eventuale provvedimento conclusivo di aggiudicazione in favore del concorrente.

Il Fatto

Il titolare di una concessione demaniale marittima per un cantiere navale, in scadenza, presentava istanza di rinnovo. L’Autorità di Sistema Portuale disponeva la pubblicazione dell’istanza ai sensi dell’art. 18 reg. es. cod. nav., nel cui periodo una società concorrente presentava domanda, acquisita al protocollo. Con comunicazione del 26.01.2026 l’Autorità avviava nei confronti della concorrente il procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990, rilevando l’indeterminatezza della domanda e richiedendo l’integrazione documentale ai sensi dell’art. 9 del Regolamento d’Uso. A seguito dell’integrazione, l’Autorità disponeva la pubblicazione della domanda concorrente cosiddetta integrata. Il concessionario uscente impugnava la comunicazione di avvio del procedimento e la domanda concorrente, chiedendone l’esclusione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse sotto plurimi profili assorbenti, rilevando in via preliminare che la concessione del ricorrente non è stata revocata né dichiarata decaduta e che la procedura è ancora in fase istruttoria, non essendo intervenuta la comparazione delle istanze. Il pregiudizio paventato è meramente eventuale e futuro.

Quanto alla domanda concorrente e alla sua integrazione documentale, il Collegio le qualifica come atti di iniziativa privata, non suscettibili di impugnazione diretta: l’art. 7, comma 1, cod. proc. amm. devolve al giudice amministrativo le controversie concernenti atti riconducibili all’esercizio del potere amministrativo, non già gli atti di autonomia negoziale del privato istante. Richiamati Cons. Stato, Ad. Plen. n. 4/2018 e Sez. IV, n. 1133/2021, la Corte osserva che l’eventuale incompletezza di tali atti può valere soltanto come vizio di illegittimità derivata del provvedimento conclusivo.

Quanto alla comunicazione del 26.01.2026 di avvio del procedimento, la stessa costituisce atto endoprocedimentale istruttorio, privo di contenuto decisorio e non autonomamente impugnabile, secondo il consolidato principio per cui la lesione è imputabile alla statuizione conclusiva del procedimento. Le eccezioni — atto vincolante, arresto procedimentale a tempo indeterminato o atto soprassessorio — non ricorrono: la nota non esprime alcuna valutazione anticipata sull’ammissibilità dell’istanza concorrente e il procedimento non ha subito arresti.

Il precedente invocato dal ricorrente (Cons. Stato, Sez. VII, n. 9332/2022) è ritenuto non pertinente, attenendo a una procedura comparativa indetta d’ufficio con una lex specialis, mentre nel caso di specie il procedimento è instaurato su iniziativa di parte. Il Collegio rileva inoltre, ad abundantiam, che il ricorrente non ha impugnato l’avviso di pubblicazione della domanda concorrente, atto che avrebbe potuto assumere portata lesiva. La declaratoria di inammissibilità ha portata assorbente sui motivi di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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