La mancata impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso contro l’atto consequenziale (TAR Lombardia n. 3882 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in presenza di un rapporto di presupposizione tra atti, l’omessa impugnazione dell’atto presupposto, autonomamente e direttamente lesivo e dotato di efficacia consolidata, determina l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso proposto contro il conseguente atto applicativo. L’eventuale annullamento dell’atto consequenziale, infatti, non sarebbe in grado di produrre alcuna utilità concreta per il ricorrente, laddove la lesione dedotta sia riconducibile al contenuto dell’atto presupposto non impugnato. Tale conclusione presuppone che l’atto presupposto sia stato espressamente menzionato dal provvedimento impugnato, rendendo evidente il nesso di derivazione e l’onere di immediata impugnazione.
Il Fatto
Una società, titolare di una concessione per la gestione di un esercizio pubblico all’interno di un centro polivalente comunale, riceveva dal Comune una comunicazione con cui veniva invitata a riconsegnare i locali alla data del 31 dicembre 2025, termine considerato di scadenza del rapporto concessorio. La ricorrente impugnava tale provvedimento, deducendo la violazione del principio di ragionevolezza e dell’art. 168 del D.lgs. n. 36/2023, per non aver l’Amministrazione riconosciuto il tempo necessario a remunerare il capitale investito.
Il Comune, costituitosi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione della determina n. 207 del 06 maggio 2025, atto presupposto espressamente richiamato dal provvedimento gravato. Il giudice amministrativo, esaminata l’eccezione, dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di interesse, compensando parzialmente le spese di lite e riducendo gli importi richiesti in considerazione del carattere in rito della pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, richiamando il consolidato principio per cui, nel processo amministrativo, ove sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l’omessa impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l’atto consequenziale. Tale regola opera qualora i vizi dedotti avverso l’atto applicativo siano, come nel caso di specie, direttamente riconducibili all’atto presupposto, la cui lesività è autonoma e immediata.
La pronuncia evidenzia come la determina n. 207 del 06 maggio 2025, espressamente menzionata dal provvedimento impugnato, fosse l’atto che aveva fissato la durata della concessione alla data del 31 dicembre 2025, a seguito di una proroga. La comunicazione successiva non aveva fatto altro che dare esecuzione a tale determinazione, limitandosi a richiamare il termine ivi stabilito. Ne deriva che ogni contestazione relativa alla durata del rapporto concessorio avrebbe dovuto essere rivolta avverso l’atto presupposto.
Il Collegio ha inoltre rilevato come, nel caso concreto, la parte ricorrente non avrebbe potuto trarre alcuna utilità dall’eventuale annullamento dell’atto consequenziale. La durata della concessione, essendo stata disposta dall’atto presupposto nei confronti del quale la società aveva prestato acquiescenza, aveva ormai consolidato i propri effetti. L’annullamento dell’atto consequenziale non avrebbe, quindi, inciso sulla lesione lamentata, rendendo il ricorso privo del necessario requisito dell’interesse.
A sostegno di tale impostazione il giudice ha citato il T.A.R. Basilicata, 3 marzo 2026, n. 89, il T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 20 novembre 2025, n. 20700 e il Consiglio di Stato, Sez. VII, 10 febbraio 2025, n. 1093. Sulle spese di lite, la soccombenza ha determinato la condanna della ricorrente alla rifusione in favore del Comune, con compensazione per metà e riduzione degli importi di cui alla nota spese.
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Nota della Redazione
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