Spese di lite per equa riparazione e ottemperanza (Cons. Stato n. 5443 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il credito per spese di lite, liquidato in favore del difensore di chi abbia ottenuto l’equa riparazione per irragionevole durata del processo, costituisce un autonomo capo della sentenza, dotato di propria esecutività e azionabile con il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. La sospensione delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001 non si applica a chi non è creditore dello Stato in forza della legge sull’equa riparazione, ma è creditore diretto dell’Amministrazione delle spese di lite per effetto del titolo giudiziale. Il Ministero della giustizia va pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza entro il termine fissato dal giudice, con interessi legali ex art. 1284, comma 1, cod. civ., e per il caso di inerzia va designato un Commissario ad acta secondo l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato che aveva difeso in proprio, chiede l’ottemperanza di una sentenza della Sezione Terza del Consiglio di Stato con cui il Ministero della giustizia era stato condannato a rifondere le spese della fase di reclamo e del secondo grado, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.

Dopo aver notificato telematicamente la sentenza all’Amministrazione e all’Avvocatura Generale dello Stato, con espressa richiesta di pagamento, e dopo aver inviato ulteriore documentazione, il ricorrente rileva che nulla è stato corrisposto. L’Amministrazione non si è costituita. La causa è stata discussa in camera di consiglio e decisa con l’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione della propria competenza, affermandola ai sensi dell’art. 113, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di ottemperanza a una decisione dello stesso Consiglio di Stato.

Il nodo centrale è l’ambito applicativo della sospensione delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza introdotta dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001. Il ricorrente sostiene di non essere creditore dello Stato in forza della legge sull’equa riparazione, ma creditore diretto del Ministero delle spese di lite, in virtù del titolo recato dalla decisione. Il Collegio condivide questa lettura.

La condanna alle spese, osserva la Corte, costituisce un autonomo capo della sentenza, dotato di propria esecutività, indipendentemente dalla sorte della statuizione principale. Da ciò deriva l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza per la sola parte relativa alla condanna al pagamento, ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm.

Il ricorso è quindi accolto. Al Ministero della giustizia è ordinato di dare completa ed esatta esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione, tramite il pagamento della somma liquidata, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, cod. civ. decorrenti dalla notifica della sentenza da ottemperare fino al soddisfo.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio designa sin d’ora un Commissario ad acta, individuato secondo l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, ritenuto applicabile anche all’ottemperanza del credito per spese di lite in favore dei difensori. La nomina è demandata al Capo di gabinetto del Ministero, su istanza del creditore insoddisfatto, con obbligo di provvedere entro sessanta giorni dall’insediamento. Le spese del giudizio sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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