Ottemperanza parziale e commissario ad acta sugli interessi legali (TAR Sicilia n. 1098 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il pagamento della sola sorte capitale non esaurisce l’obbligo di conformarsi al giudicato che abbia condannato l’Amministrazione anche al pagamento degli interessi legali dalle singole scadenze sino all’effettivo soddisfo. Rispetto alla parte di pretesa integralmente soddisfatta va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., mentre per la parte residua il ricorso è fondato e va accolto. Nelle cause di ottemperanza per pagamento di crediti, al creditore basta provare la fonte del diritto e la scadenza, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ex art. 2697, comma 2, cod. civ.; l’inadempimento ingiustificato giustifica la nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
Una docente otteneva dal giudice del lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della c.d. carta docenti per cinque anni scolastici, in proporzione al servizio effettivo svolto, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino all’effettivo soddisfo. La pronuncia, notificata all’Amministrazione, passava in giudicato.
Non essendo intervenuto alcun pagamento, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione eccepiva la cessazione della materia del contendere per aver corrisposto la somma in pendenza di causa.
La Motivazione della Corte
Alla camera di consiglio il Collegio ha accertato che il versamento aveva ad oggetto la sola sorte capitale, pari a euro 3.885,46, e non anche gli interessi legali previsti dal titolo. Su tale base ha distinto due segmenti della pretesa.
Rispetto alla sorte capitale, l’interesse sostanziale del ricorrente risulta pienamente soddisfatto: trova quindi applicazione l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando la pretesa sia stata integralmente esaudita nel corso del giudizio.
Quanto agli interessi legali, la statuizione del giudice civile è rimasta ineseguita e l’Amministrazione non ha dedotto alcuna valida giustificazione del parziale inadempimento. Il Collegio richiama il riparto dell’onere probatorio: il creditore deve provare solo la fonte del diritto e la scadenza, mentre il debitore è gravato della prova del fatto estintivo della pretesa altrui.
Il Ministero non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere ex art. 2697, comma 2, cod. civ., fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito residuo. Nel richiamare la giurisprudenza amministrativa in materia, il Collegio ha ribadito che l’obbligo di conformazione al giudicato non tollera adempimenti parziali privi di giustificazione.
Il ricorso è pertanto dichiarato in parte cessato e, per la restante parte, accolto. All’Amministrazione è ordinata l’integrale ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta un dirigente generale competente in materia di ordinamenti scolastici, al quale la parte interessata potrà rivolgersi perché provveda nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri accessori, seguono la soccombenza, anche virtuale, e sono distratte ai difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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