Accesso documentale e sopravvenuta cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 47 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall’amministrazione su una istanza di accesso documentale ex artt. 22-25 della legge n. 241/1990, la sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti in corso di causa, unitamente alla dichiarazione della parte ricorrente che attesta il soddisfacimento dell’interesse residuo all’accesso, determina la cessazione della materia del contendere. Il venir meno dell’interesse a una pronuncia di accertamento e di condanna priva il ricorso del suo oggetto, poiché l’utilità perseguita è stata integralmente conseguita. La declaratoria di cessazione non è impedita dalla circostanza che l’amministrazione abbia inizialmente riscontrato l’istanza con un diniego parziale, né dal fatto che nuove e distinte istanze di accesso restino pendenti presso l’ente, poiché queste ultime, non tempestivamente ritualizzate in giudizio, non formano oggetto della decisione.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato di un Comune, ha partecipato a una selezione interna per l’affidamento dell’incarico di custode di un complesso immobiliare comunale, con assegnazione dell’alloggio di servizio. L’incarico è stato conferito a un altro dipendente. Ritenendo insoddisfacente il riscontro ottenuto sulle ragioni della scelta, il ricorrente ha presentato in data 21 marzo 2025 una istanza di accesso documentale, chiedendo atti di assegnazione dell’incarico, convenzioni d’uso dell’immobile, spese sostenute dall’ente e criteri di selezione applicati.

Decorso il termine di sette giorni senza risposta, il ricorrente ha adito il TAR con ricorso ex art. 116 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione al rilascio della documentazione. Il Comune si è costituito, contestando il fondamento della domanda.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio è emerso che l’amministrazione aveva riscontrato l’istanza con nota del 17 aprile 2025, accogliendo solo in parte le richieste: parzialmente accoglibile l’ostensione degli atti della selezione per cui è causa, non accoglibile quella relativa alle selezioni pregresse e ai documenti contenenti dati personali e patrimoniali di terzi, tutelati ai sensi dell’art. 5-bis del d. lgs. n. 33/2013 e del Regolamento (UE) 2016/679.

All’udienza camerale del 6 novembre 2025 il difensore dell’amministrazione, su sollecitazione del Collegio, si è impegnato a consegnare al ricorrente tutta la documentazione ritenuta ostensibile, prescindendo da una formale riformulazione dell’istanza. Il Comune ha poi attestato di avervi provveduto il 31 ottobre 2025. Il ricorrente ha dato atto dell’avvenuta ostensione, precisando un interesse residuo limitato alla conoscenza del bando della selezione immediatamente precedente.

Successivamente, l’amministrazione ha trasmesso anche la documentazione afferente ai precedenti bandi, tra cui copia integrale del bando del 3 ottobre 2018 relativo alla concessione in comodato dell’alloggio di servizio. Il Collegio ha evidenziato come tale produzione soddisfacesse l’interesse residuo manifestato dal ricorrente.

Il ricorrente ha quindi dichiarato in udienza la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, e il difensore dell’amministrazione si è rimesso alle determinazioni del Collegio. Il TAR ha rilevato che le nuove istanze di accesso presentate il 27 novembre e il 2 dicembre 2025, in quanto non allegate al giudizio e afferenti a un distinto procedimento ancora in itinere, non formano oggetto della decisione. Il venir meno dell’interesse ha così determinato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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