Contratti a progetto convertiti rilevano nel computo dei 36 mesi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17550 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del computo del limite massimo di trentasei mesi, i contratti di lavoro a progetto accertati dal giudice di merito come rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato rilevano unitamente ai successivi contratti a termine, non essendo consentito sommare solo quelli formalmente qualificati come tali. Il limite di durata di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, applicabile ratione temporis, e quello dell’art. 19 del d.lgs. n. 81 del 2015 vanno interpretati alla luce della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta di protrarre oltre trentasei mesi l’utilizzo del medesimo lavoratore per esigenze fuori dalla temporaneità. Rileva la concreta posizione lavorativa, ossia la medesima occasione lavorativa e lo svolgimento di mansioni equivalenti, non il nomen iuris del contratto. Superato il limite, il rapporto si converte in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Il Fatto
Il lavoratore aveva allegato di aver intrattenuto con una associazione, senza soluzione di continuità, dapprima due contratti di lavoro a progetto e poi tre contratti di lavoro subordinato a termine. Aveva chiesto l’accertamento della natura subordinata del rapporto sin dalla costituzione, per assenza di uno specifico progetto, e la conversione a tempo indeterminato per difetto di causale e per superamento dei trentasei mesi.
Il Tribunale aveva accolto solo in parte, accertando la subordinazione ma escludendo il superamento del limite, non potendosi sommare ai contratti a termine la durata dei precedenti contratti a progetto. La Corte d’Appello di Firenze aveva confermato. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, incentrato sull’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, è stato dichiarato inammissibile. La censura non investe il significato della norma, ma l’applicazione concreta operata dal giudice di merito, e non si confronta con la ratio decidendi. Tribunale e Corte territoriale avevano interpretato la domanda come volta alla sola declaratoria di subordinazione e alle differenze retributive, non anche all’accertamento di un rapporto a tempo indeterminato sin dall’origine. La Corte ricorda che censure non pertinenti rispetto al decisum integrano l’inammissibilità, e che l’interpretazione della domanda è apprezzamento di fatto sindacabile solo per difetto del minimo costituzionale.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ricostruisce la successione contrattuale e osserva che l’art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, nel testo vigente ratione temporis, già sanzionava con la conversione ogni successione di contratti a termine per mansioni equivalenti tra gli stessi soggetti oltre i trentasei mesi. Il riferimento generico dei commi 1 e 2 ai “contratti di durata” e al “rapporto di lavoro” lasciava intendere che andassero considerate indistintamente tutte le riassunzioni a termine.
La ratio della previsione, in attuazione della clausola 5 lett. b) dell’accordo quadro, è prevenire il rischio che, tramite la successione di contratti, il lavoratore sia utilizzato per esigenze non temporanee. Assume centralità il concetto di medesima occasione lavorativa, espresso con la locuzione “mansione equivalente”: non conta la modalità di stipula, bensì la posizione e l’attività per cui si ricorre alla flessibilità. Se, al di là del nome, mansioni, modalità e inserimento organizzativo restano identici, opera il limite massimo.
Nella specie la Corte di merito aveva accertato, con statuizione non censurata e passata in giudicato, che l’attività svolta nei contratti a progetto era proseguita con caratteristiche immutate durante i contratti a termine e che il rapporto era subordinato sin dal 2011, tanto da riconoscere il TFR. Quei contratti vanno dunque considerati a termine e computati ai fini del superamento del triennio.
La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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