Maxi sanzione lavoro nero, competenza per le violazioni ante 2006 (Cass. civ. Sez. I n. 17549 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di maxi sanzione per impiego di lavoratori irregolari, la competenza all’adozione del provvedimento sanzionatorio si individua applicando il testo dell’art. 36-bis, comma 7-bis, del d.l. n. 223/2006 vigente al momento dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione. La modifica introdotta dall’art. 4 della legge n. 183/2010 ha sostituito il criterio della “constatazione” della violazione con quello della “commissione” della stessa, con la conseguenza che, per le violazioni commesse prima del 12 agosto 2006, la competenza resta dell’Agenzia delle entrate e non della Direzione provinciale del lavoro. L’art. 8 della legge n. 689/1981 non è invocabile per il concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni, né è ammissibile l’applicazione analogica della continuazione penale agli illeciti amministrativi.

Il Fatto

Un imprenditore, in proprio e nella qualità di liquidatore di una società, propone opposizione avverso due ordinanze-ingiunzione emesse nel 2015 dalla Direzione provinciale del lavoro di Mantova per violazioni in materia di lavoro irregolare, con ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzioni amministrative.

Il Tribunale di Mantova accoglie parzialmente l’opposizione, rideterminando l’entità delle sanzioni. La Corte d’appello di Brescia rigetta sia l’appello principale del ricorrente sia quello incidentale delle amministrazioni. Avverso tale decisione il ricorrente propone ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle norme sulla competenza sanzionatoria e l’errata esclusione del cumulo giuridico.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la successione normativa in materia di competenza sanzionatoria. Il testo originario dell’art. 3 del d.l. n. 12/2002, convertito con la legge n. 73/2002, attribuiva la competenza all’Agenzia delle entrate. A decorrere dal 12 agosto 2006, per effetto dell’art. 36-bis del d.l. n. 223/2006, la competenza veniva trasferita alla Direzione provinciale del lavoro.

Il comma 7-bis introdotto dalla legge n. 247/2007 faceva riferimento al momento della constatazione della violazione quale criterio di individuazione della competenza. La legge n. 183/2010, entrata in vigore il 9 novembre 2010, ha modificato tale criterio, ancorandolo alla commissione della violazione. Ne deriva che la competenza dell’Agenzia delle entrate resta ferma, fino al 9 novembre 2010, per le violazioni constatate prima del 12 agosto 2006 e, successivamente, per le violazioni commesse prima di tale data.

Poiché l’ordinanza-ingiunzione è stata emessa nel 2015 in relazione a violazioni commesse, quanto a una lavoratrice integralmente e quanto all’altra parzialmente, prima del 12 agosto 2006, si applicava il criterio della commissione: la Direzione provinciale del lavoro non aveva competenza. Il primo motivo è pertanto fondato, limitatamente a tale provvedimento e alle posizioni dei due lavoratori.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che l’art. 8 della legge n. 689/1981 ammette il cumulo giuridico solo in ipotesi di concorso formale, non di concorso materiale. Non è consentita l’applicazione analogica della continuazione ex art. 81 cod. pen., stante la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo, richiamando sul punto propri precedenti. Il motivo è infondato.

La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la questione relativa all’efficacia interruttiva della prescrizione dell’ordinanza emessa da organo incompetente e per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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