Supplenze su organico di fatto: onere di allegazione dell’abuso a carico del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12563 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine per supplenze su cosiddetto organico di fatto e per supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il lavoratore che invochi il diritto al risarcimento del danno ha l’onere di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima, quali la durata ultratriennale presso lo stesso istituto e per la stessa classe di concorso. L’onere di allegare e provare l’intervenuta stabilizzazione del lavoratore, quale fatto modificativo del diritto al risarcimento, grava sul datore di lavoro che abbia commesso l’abuso, trattandosi di un’eccezione in senso lato.

Il Fatto

Un docente, inserito nelle graduatorie di esaurimento dal 2004 al 2011, aveva stipulato con il Ministero dell’Istruzione plurimi contratti a termine, dal mese di settembre al 30 giugno dell’anno successivo. Il Tribunale di Napoli aveva condannato l’amministrazione al risarcimento del danno in favore del lavoratore, riconoscendo l’illegittimità della reiterazione contrattuale. La Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione di prime cure, ritenendo che, a fronte dell’allegazione del lavoratore circa la reiterazione per sei anni delle supplenze, il Ministero non avesse fornito elementi idonei a comprovare la legittimità in concreto del conferimento, non potendo quest’ultimo limitarsi ad opporre la legittimità in astratto del ricorso al contratto a termine.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando un discostamento della sentenza impugnata dal principio di diritto enunciato da Cass. n. 22552/2016. Tale principio, precisato ma non smentito da Cass. n. 19708 del 2025, esclude che la mera reiterazione di supplenze su organico di fatto configuri di per sé un abuso. L’illegittimità del ricorso al contratto a termine postula che il lavoratore alleghi e provi elementi sintomatici, come la durata ultratriennale del rapporto presso lo stesso istituto e per la stessa classe di concorso, in assenza di esigenze sostitutive, i quali rivelino il soddisfacimento di esigenze stabili e durevoli di copertura del posto. Solo a fronte di tali allegazioni sorge per l’amministrazione l’onere di dimostrare l’effettivo carattere provvisorio della supplenza.

La Corte ha, invece, rigettato il secondo motivo, affermando che l’onere di allegare e provare l’intervenuta stabilizzazione del lavoratore grava sul datore di lavoro. La stabilizzazione, ottenuta anche ai sensi della legge n. 107/2015, costituisce una misura proporzionata che rende non invocabile il principio sul “danno comunitario” affermato dalle Sezioni Unite n. 5072 del 2016. Essa opera come fatto modificativo del diritto al risarcimento, configurando un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio dal giudice e la cui mancata allegazione comporta, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., che le conseguenze ricadano sulla parte onerata.

La Corte ha infine precisato che l’eccezione di stabilizzazione è deducibile anche in sede di legittimità solo se non implichi nuovi accertamenti di fatto. Nel caso di specie, la documentazione comprovante l’immissione in ruolo del lavoratore, prodotta nelle fasi di merito, richiedeva un accertamento da parte del giudice del rinvio. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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