Dichiarazione reddituale contestuale alla domanda di NASpI esclude la decadenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10372 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di NASpI, la decadenza prevista dall’art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015 sanziona l’omessa comunicazione all’INPS dello svolgimento di attività lavorativa, autonoma o subordinata, dalla quale derivi un reddito e la cui percezione sia compatibile con lo stato di disoccupazione. L’obbligo di comunicazione riguarda sia le attività intraprese successivamente alla domanda, sia quelle preesistenti, purché vi sia contemporaneità tra godimento dell’indennità e svolgimento dell’attività. L’assolvimento dell’obbligo dichiarativo, anche mediante l’indicazione del reddito presunto effettuata contestualmente alla presentazione della domanda, è sufficiente a escludere la decadenza, restando irrilevante l’esito della verifica demandata all’Istituto, che attiene al diverso piano del riconoscimento della prestazione.
Il Fatto
Il lavoratore presentava domanda di indennità NASpI all’INPS, dichiarando contestualmente lo svolgimento di un’attività autonoma e il reddito presunto che ne sarebbe derivato. L’Istituto respingeva l’istanza, ritenendo il reddito dichiarato incompatibile con la prestazione richiesta. In sede di ricorso amministrativo, l’interessato rettificava l’importo, indicandone uno non ostativo al riconoscimento dell’indennità.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda e la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 243/2021, confermava la decisione. L’INPS ricorreva per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, assumendo che la decadenza trovasse applicazione anche nel caso di attività preesistente alla domanda.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione premette di non voler mettere in discussione il proprio consolidato orientamento, secondo cui l’obbligo di comunicazione all’INPS gravante sul percettore di NASpI riguarda tanto le attività intraprese ex novo quanto quelle preesistenti alla domanda, essendo dirimente la contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Nel caso di attività preesistente, il termine per la comunicazione decorre dalla presentazione della domanda amministrativa. Ciò che rileva, ai fini della decadenza, è il rispetto dell’obbligo di comunicazione stabilito dalla legge, non già l’esito della verifica demandata all’INPS.
La fattispecie in esame presenta, tuttavia, tratti di peculiarità che la sottraggono ai rilievi dell’Istituto: l’interessato aveva presentato domanda e, contestualmente, dichiarato il reddito presunto derivante dall’attività autonoma. La successiva rettifica in sede di ricorso amministrativo non integra pertanto una violazione dell’obbligo comunicativo, ma esclusivamente una precisazione incidente sul piano del riconoscimento della prestazione.
La Corte ritiene quindi infondato il motivo di ricorso, rilevando che il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto, e rigetta il ricorso, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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