Contraddittorio endoprocedimentale e utili extracontabili nella società a ristretta base sociale (Cass. civ. Sez. V n. 17552 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi della società a ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili non richiede, per le imposte dirette, la preventiva instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, poiché per i tributi non armonizzati un simile obbligo generale non è rinvenibile nella legislazione nazionale e sussiste solo ove specificamente sancito. Il contraddittorio endoprocedimentale è dunque dovuto, con invalidità dell’atto in caso di violazione, esclusivamente per i tributi c.d. armonizzati, sempre che il contribuente assolva all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non proponga un’opposizione meramente pretestuosa. Il giudice di merito che annulli l’accertamento individuale del socio per asserita violazione del contraddittorio omette di motivare sulla diversa questione, prospettata dall’Ufficio, della interposizione del soggetto che abbia gestito la società uti dominus. La definizione agevolata della lite societaria non si estende automaticamente al giudizio sul socio, essendo le posizioni fiscali distinte e indipendenti.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società a ristretta base sociale un avviso di accertamento per l’anno 2006, in assenza di dichiarazione dei redditi, accertando induttivamente un reddito da cessione di beni immobili. L’Ufficio individuava i due soci come autori delle violazioni e notificava loro distinti avvisi di accertamento, con i quali recuperava il maggior reddito di capitale conseguente alla presunta distribuzione degli utili extracontabili.

Il primo socio impugnava sia l’atto societario sia quello personale; il secondo impugnava il solo avviso individuale. La CTP accoglieva i ricorsi riuniti e la CTR confermava la decisione, sul rilievo che la presunzione di percezione dei dividendi occulti doveva essere preceduta dal contraddittorio endoprocedimentale verso la parte contribuente. L’Agenzia ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio, uno dei soci presentava domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e depositava le quietanze dei venti pagamenti rateizzati. La Corte rileva che l’Agenzia non aveva notificato il diniego nel termine del 31 luglio 2020, né presentato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la domanda e con il pagamento; la cessazione della materia del contendere va dichiarata solo se risulti l’integrale pagamento del debito rateizzato. Il giudizio è quindi dichiarato estinto per quel socio.

Quanto al secondo socio, il ricorso prosegue sul suo avviso individuale, non definito. La Corte ricorda che l’estinzione del giudizio sull’atto societario non si comunica al giudizio sull’atto del socio, non versandosi in ipotesi di solidarietà tributaria: società e socio sono titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti, essendosi reciso ogni nesso logico di pregiudizialità tra i procedimenti.

Nel merito, il primo motivo è fondato. La CTR aveva annullato l’atto individuale sul presupposto dell’obbligatorietà del contraddittorio, ma l’Ufficio aveva contestato che la società fosse un mero schermo, con conseguente applicazione dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973. In tale prospettiva si determina la traslazione del reddito d’impresa e delle relative imposte in capo a chi abbia gestito la società da interposta. Su questa specifica censura la CTR non ha reso alcuna motivazione, limitandosi a rilevare la violazione del contraddittorio.

Il secondo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio della sentenza, che non si è pronunciata su alcun rapporto di pregiudizialità tra accertamento societario e individuale, avendo risolto la questione sul diverso piano del contraddittorio.

Il terzo motivo è fondato. Le Sezioni Unite n. 24823 del 2015 hanno affermato che l’Amministrazione è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, esclusivamente per i tributi c.d. armonizzati; per quelli non armonizzati un analogo vincolo sussiste solo ove specificamente sancito. La CTR non si è attenuta a tali principi, avendo richiesto il contraddittorio pur trattandosi di recupero di sole imposte dirette. Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati, con cassazione e rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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