Surroga del gestore del Fondo e riscossione coattiva a mezzo ruolo (Cass. civ. Sez. III n. 17652 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex legge n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore surrogandosi ad esso, è titolare di un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal finanziamento, ma mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo. A tale credito è applicabile la riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti agevolati, ex art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, convertito dalla legge n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell’entrata in vigore della norma, che non è di interpretazione autentica né innovativa, ma meramente ripetitiva del regime già vigente. La surrogazione determina un mutamento della causa del credito, rendendolo pubblico e recuperabile senza necessità di un titolo esecutivo giudiziale.

Il Fatto

La società ricorrente aveva stipulato con un istituto di credito un contratto di finanziamento, garantito dal gestore del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese. Verificatosi l’inadempimento contrattuale, la banca escusse la garanzia e ricevette dal gestore l’importo garantito. Per il recupero di detto credito, il gestore formò il ruolo, affidandone la coatta esazione all’agente della riscossione, che notificò alla società la cartella di pagamento.

Avverso la cartella la società spiegò opposizione, deducendo la nullità del contratto di finanziamento e l’inesistenza di un idoneo titolo per l’iscrizione a ruolo. L’opposizione fu respinta in entrambi i gradi di merito. La società ricorre per cassazione con un unico motivo; resiste il gestore del Fondo con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 21 del d.lgs. n. 46 del 1999. Secondo la ricorrente, solo le entrate pubblicistiche sarebbero suscettibili di riscossione coattiva mediante ruolo, mentre le entrate patrimoniali, che traggono origine da rapporti privatistici, esigerebbero un titolo esecutivo propedeutico all’iscrizione a ruolo. Il credito azionato, pur di natura pubblica, deriverebbe da un rapporto privato anteriore alla surroga.

La Corte ritiene la doglianza infondata e richiama i propri recenti arresti (Cass. n. 1005 del 2023, Cass. n. 9657 del 2024, Cass. n. 32148 del 2024), ai quali intende dare continuità.

Viene ribadito che, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, sorge in capo al gestore un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune, ma mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo. Ad esso è applicabile la procedura di riscossione dei crediti agevolati anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015.

La Corte precisa inoltre che il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998 per i crediti dello Stato si estende al credito del gestore che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, sorgendo per effetto del solo pagamento, senza necessità di un provvedimento di revoca. La surrogazione incide sulla natura del credito, determinandone il mutamento della causa.

Ne consegue che il recupero del credito può avvenire nelle forme speciali della riscossione coattiva a mezzo ruolo, senza necessità della formazione di un titolo esecutivo giudiziale. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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