La contumacia non esclude la soccombenza e non giustifica la compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. 2 n. 3058 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte risultata totalmente soccombente in un giudizio è tenuta al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 91, primo comma, c.p.c., ancorché sia rimasta contumace. La contumacia, infatti, è un comportamento neutro: non esonera la controparte dall’onere probatorio e non può essere interpretata come adesione alle richieste altrui, idonea a escludere la soccombenza. Essa non costituisce, altresì, una grave ed eccezionale ragione che legittimi la compensazione delle spese. La compensazione, inoltre, non è invocabile quando una sola delle parti sia costituita: in tal caso, l’unico esito possibile è la condanna del contumace soccombente.
Il Fatto
Un avvocato proponeva opposizione ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di pagamento dei compensi professionali emesso in suo favore dal Giudice di Pace come difensore d’ufficio. L’opponente censurava la mancata considerazione della fase istruttoria e dibattimentale, il mancato riconoscimento dei compensi per attività stragiudiziali e l’indebita riduzione di un terzo dei compensi per le procedure esecutive. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ma compensava integralmente le spese processuali ritenendo che la mancata costituzione del Ministero avesse ridotto i tempi di definizione del giudizio. Avverso la statuizione sulle spese proponeva ricorso per cassazione il professionista.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. I giudici di legittimità hanno chiarito che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria ed è causalmente connessa all’esito della lite. Ne consegue che, essendo il Ministero risultato totalmente soccombente nel giudizio di merito, il giudice avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., senza che rilevasse la sua contumacia.
La Suprema Corte ha precisato che la contumacia è un comportamento neutro che non può essere assimilato ad un’adesione alle richieste della controparte e, pertanto, non è idonea a escludere la soccombenza. Sulla base dei precedenti richiamati, essa non può inoltre configurare quella “grave ed eccezionale ragione” che sola legittima la compensazione delle spese ex art. 92, secondo comma, c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2018.
Da ultimo, la Corte ha rilevato un ulteriore profilo di invalidità della decisione impugnata. La compensazione delle spese presuppone che entrambe le parti siano costituite e possano sopportare definitivamente le spese anticipate. Nel caso di contumacia di una parte, tale istituto non è invocabile: in alternativa alla condanna del contumace soccombente, è ammessa solo l’irripetibilità delle spese verso il contumace, ma esclusivamente quando la parte costituita sia risultata soccombente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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