Ricorso in cassazione inammissibile per difettosa esposizione dei fatti di causa (Cass. civ. Sez. III n. 31334 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non ricostruisca compiutamente i fatti di causa, e in particolare i motivi dell’opposizione agli atti esecutivi proposta ex art. 617 cod. proc. civ., è inammissibile per vizio riconducibile all’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. L’esposizione dei fatti di causa costituisce requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consentire alla Corte di legittimità di avere chiara e completa cognizione della controversia senza ricorrere ad altre fonti o atti. Sono del pari inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito quando il ricorrente si limiti a richiamarli, senza riprodurli né indicarne la collocazione nel fascicolo. La declaratoria di inammissibilità implica l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Il Fatto
La ricorrente agisce per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale ha accolto, in applicazione del principio della ragione più liquida, l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla banca, dichiarando il difetto di legittimazione della stessa ricorrente. L’opposizione aveva ad oggetto il decreto di assegnazione, in favore della ricorrente, di un lotto immobiliare nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare promossa dalla banca nei confronti di una società cooperativa.
La vicenda trae origine dal riconoscimento, in capo alla ricorrente, di un diritto di abitazione sull’immobile, maturato in attesa del frazionamento del mutuo fondiario. Il Tribunale ha fondato la decisione sulla sopravvenuta perdita, da parte della ricorrente, della qualità di socia della cooperativa, quale erede del coniuge escluso. Avverso tale pronuncia la ricorrente propone sette motivi, gli ultimi due in via condizionata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevando anzitutto la carenza di un’adeguata ricostruzione dei fatti oggetto di giudizio, in particolare con riguardo all’individuazione dei motivi dell’iniziativa assunta ex art. 617 cod. proc. civ. dalla banca opponente, già nella fase sommaria del giudizio di opposizione.
Tale ricostruzione risulta vieppiù necessaria in considerazione del carattere del tutto inusitato del provvedimento di assegnazione, adottato in favore di un soggetto non portatore di alcun credito e, dunque, in carenza di base legale nella vigente disciplina processuale. Il ricorso si diffonde su vicende giudiziarie pregresse senza spiegare i passaggi che hanno condotto all’adozione di un provvedimento di assegnazione palesemente irrituale.
Le carenze si traducono in un vizio del ricorso da apprezzare a norma dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. L’indicazione dei motivi dell’opposizione rileva come fatto processuale, del quale è necessario dare conto, costituendo l’esposizione dei fatti di causa un requisito di contenuto-forma del ricorso, in modo da consentire alla Corte di avere chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, compresa la stessa sentenza impugnata, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 11653 del 2006.
In secondo luogo, il ricorso ex art. 617 cod. proc. civ. costituiva uno degli atti sui quali l’impugnazione si fonda. La Corte ribadisce che sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamarli, senza riprodurli ovvero senza fornire le puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo, come affermato dalle Sezioni Unite n. 34469 del 2019. Si tratta di un onere ineludibile, pur nell’interpretazione non formalistica imposta dall’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., alla luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, richiamata dalle Sezioni Unite n. 8950 del 2022.
Il confronto resta indispensabile con il solo thema decidendum ritualmente introdotto, ossia quello oggetto del ricorso introduttivo dell’opposizione, unico idoneo a definire l’ambito del giudizio nel suo complesso. La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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