Costituzione in appello, il termine decorre dal perfezionamento della notifica (Cass. civ. Sez. III n. 17660 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante, in base al combinato disposto degli artt. 347 e 165 cod. proc. civ., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell’atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Quest’ultima rileva soltanto ai fini della tempestività dell’impugnazione. Il criterio integra una declinazione applicativa del principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato. Tale principio opera solo quando dall’esito intempestivo del procedimento notificatorio, per la parte sottratta alla disponibilità del notificante, possano derivare conseguenze negative per quest’ultimo, non anche quando un termine debba decorrere dal tempo dell’avvenuta notificazione: in tal caso vale, per entrambe le parti, l’epoca del perfezionamento.
Il Fatto
Alcune ricorrenti avevano proposto appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del Comune per i danni patiti in conseguenza della caduta di un albero esistente sulla pubblica strada. La Corte d’appello ha dichiarato improcedibile l’appello, rilevando che la citazione era stata notificata il 21 novembre 2014 e che l’iscrizione a ruolo era avvenuta solo il 4 dicembre 2014, oltre il termine stabilito dalla legge.
Le appellanti ricorrono per cassazione con tre motivi, contestando l’individuazione del dies a quo del termine per la costituzione e sostenendo che la notificazione si era perfezionata il 25 novembre 2014. Il Comune intimato non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
I tre motivi sono scrutinati congiuntamente per la loro intrinseca connessione e sono ritenuti fondati. La Corte enuncia il principio secondo cui il termine per la costituzione dell’appellante, in forza del combinato disposto degli artt. 347 e 165 cod. proc. civ., decorre dal perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, e non dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Quest’ultimo momento, osserva la Corte, rileva soltanto ai fini della tempestività dell’impugnazione. Il criterio è stato affermato anche con riguardo al ricorso per cassazione e all’opposizione a decreto ingiuntivo, e richiama precedenti specifici della stessa Sezione e delle Sezioni Unite.
Il Collegio riconduce la regola al più generale principio della scissione degli effetti della notificazione tra notificante e notificato. Tale principio, tuttavia, non opera in modo indifferenziato: esso trova applicazione solo quando dall’esito intempestivo del procedimento notificatorio, per la parte sottratta alla disponibilità del notificante, possano derivare conseguenze negative per quest’ultimo, come la decadenza per il tardivo compimento di attività dell’ufficiale giudiziario.
Diversa è l’ipotesi in cui un termine debba decorrere dal tempo dell’avvenuta notificazione o un adempimento debba essere compiuto da quel momento: in tal caso si considera, per entrambe le parti, l’epoca del perfezionamento. Poiché il termine dell’art. 347 cod. proc. civ. è sostanzialmente posto a favore dell’appellato, comportando la sua inosservanza la conseguenza per lui favorevole dell’improcedibilità, esso decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario.
Nel caso concreto, il procedimento notificatorio, avviato con la consegna all’ufficiale giudiziario il 21 novembre 2014, si è perfezionato il 25 novembre 2014 con la consegna dell’atto al destinatario: il deposito del 4 dicembre 2014 è dunque tempestivo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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