Responsabilità del difensore: nesso causale prima della colpa (Cass. civ. Sez. III n. 9407 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile del difensore, il giudizio sul nesso causale tra la condotta professionale e l’evento di danno precede logicamente quello sulla colpa. Il cliente che agisca per il risarcimento deve dimostrare, secondo il criterio del più probabile che non, che l’esito della causa sarebbe stato diverso in assenza degli errori del legale. La mancata prova del nesso causale rende superfluo, per assorbimento, l’esame del profilo soggettivo dell’inadempimento: il giudizio causale è criterio di imputazione oggettiva del danno, mentre l’inadempimento lo è di imputazione soggettiva. Il relativo accertamento si svolge attraverso il meccanismo del processo nel processo, con giudizio controfattuale sull’esito della causa.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio, con rito sommario, la propria difensora chiedendo l’accertamento della responsabilità professionale e il risarcimento dei danni, quantificati nell’importo di TFR che assumeva mai percepito. Secondo la tesi attorea, la professionista avrebbe omesso di aderire alla richiesta dell’Inps di produrre il provvedimento sull’istanza di fallimento del datore di lavoro e, ottenuto il provvedimento, avrebbe presentato una nuova istanza anziché introdurre la domanda giudiziale di accertamento dell’obbligo del fondo di garanzia.

La difensora si era costituita contestando la pretesa, spiegando domanda riconvenzionale per le proprie competenze e chiamando in garanzia l’assicuratore. Il Tribunale, mutato il rito e separata la riconvenzionale, aveva rigettato la domanda di danni con condanna alle spese. L’appello proposto dal cliente era stato rigettato dalla Corte d’Appello con sentenza depositata nel dicembre 2023. Avverso tale decisione il cliente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione incomprensibile, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. Il ricorrente sosteneva che i primi cinque motivi di appello sarebbero stati ritenuti irrilevanti sulla base di una ragione più liquida ancorata a un fatto successivo all’inadempimento, e che la Corte territoriale avrebbe trascurato il dovere di precauzione del difensore.

La Corte ha giudicato il motivo infondato. La decisione impugnata poggia su un’argomentazione coerente e giuridicamente corretta. I primi cinque motivi di appello indagavano la colpa del professionista e costituivano un profilo successivo, irrilevante in assenza di dimostrazione del nesso causale; correttamente, dunque, sono stati ritenuti assorbiti secondo il criterio della ragione più liquida.

La Corte ricostruisce la struttura dell’imputazione: nella responsabilità contrattuale il giudizio causale è criterio di imputazione oggettiva, mentre l’inadempimento lo è di imputazione soggettiva. Il nesso causale esprime il collegamento naturalistico tra condotta ed evento di danno, da ricostruirsi secondo un criterio di regolarità causale e sulla base di un giudizio probabilistico svincolato dalla prevedibilità soggettiva. Ne deriva che tale giudizio precede quello sulla colpa.

Il cliente deve provare il pregiudizio subito e il nesso causale tra la condotta del difensore e il danno, applicandosi il criterio del più probabile che non. L’accertamento si svolge mediante il processo nel processo, in termini di giudizio controfattuale, per verificare quale sarebbe stato l’esito della causa in assenza della negligenza, secondo quanto già affermato da Cass., 28 giugno 2019, n. 17414. Nel caso concreto, la ragione centrale dell’assenza del nesso causale risiede nella circostanza che fu lo stesso cliente a decidere di non iniziare l’azione nei confronti dell’Inps.

Il secondo motivo, che deduceva la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., è stato dichiarato inammissibile: per censurare l’errata applicazione del principio di non contestazione il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere i passaggi degli atti difensivi contenenti la contestazione, mentre il rinvio operato mediante link rinviava a scritti inconferenti. Il motivo per cui il cliente non ha conferito il mandato è, in ogni caso, irrilevante rispetto al dato oggettivo del mancato conferimento.

Il terzo motivo, che denunciava la violazione degli artt. 1176 cod. civ. e 47 del d.p.r. n. 639 del 1970, è stato dichiarato inammissibile perché nuovo: la questione avrebbe dovuto essere allegata come già dedotta in appello, con trascrizione dei passaggi essenziali e individuazione dell’atto del giudizio in cui era stata proposta nel rispetto dei termini processuali. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il pagamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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