Concordato in continuità indiretta e requisito del miglior soddisfacimento dei creditori (Cass. civ. Sez. I n. 11220 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito del cosiddetto miglior soddisfacimento dei creditori, previsto dall’art. 186-bis, comma 2, lett. b), l.fall., integra condizione di ammissibilità del concordato preventivo con continuità aziendale anche nella forma indiretta, ove l’azienda sia già affittata a un terzo. Il tribunale deve pertanto accertare, sulla base dell’attestazione, che la prosecuzione dell’attività sia funzionale a una soddisfazione dei creditori più ampia rispetto all’alternativa fallimentare, traducendosi il requisito in un maggiore attivo concordatario. Non è sufficiente la continuità contrattuale in sé, ma occorre un incremento del valore realizzabile rispetto alla liquidazione fallimentare. Tale verifica non si confonde con il giudizio di fattibilità economica, sindacabile dal giudice nei limiti della manifesta inattitudine del piano, né con il giudizio di convenienza, riservato ai creditori.
Il Fatto
Una società in liquidazione, dopo aver stipulato un contratto di affitto d’azienda avente a oggetto tre rami (ristorante, bar e macelleria), depositava domanda prenotativa di concordato ex art. 161, comma 6, l.fall., con continuità indiretta dei rami affittati. Ottenuta dal tribunale la nomina del commissario giudiziale e il termine per il deposito della proposta e del piano, la società depositava la documentazione, una modifica della proposta e successive integrazioni dell’attestazione.
Il tribunale, ribadita l’impossibilità di attrarre i tributi locali nella transazione fiscale, dichiarava inammissibile la proposta, ritenendo che in sede fallimentare fossero conseguibili gli stessi risultati, e contestualmente dichiarava il fallimento in accoglimento del ricorso di quattro ex dipendenti e della richiesta del pubblico ministero. La Corte d’Appello di Bologna rigettava il reclamo ex art. 18 l.fall., escludendo la sussistenza del requisito del miglior soddisfacimento dei creditori, con assorbimento degli ulteriori motivi. La società ricorreva quindi in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da due premesse. Anzitutto, il concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall. comprende anche la continuità indiretta, restando irrilevante che l’azienda sia esercitata da un terzo affittuario al momento della domanda o dell’ammissione. In secondo luogo, non sono utilizzabili come criterio interpretativo le corrispondenti disposizioni del Codice della crisi, per difetto di continuità tra i due regimi.
Su questa base, il primo motivo è infondato. La tesi che esclude dal concordato in continuità indiretta il requisito del miglior soddisfacimento dei creditori si scontra con un dato normativo esplicito. La lettura dell’art. 186-bis, comma 2, l.fall. rende evidente che in tutti i casi previsti dalla norma, e dunque anche nella prosecuzione dell’attività da parte del terzo affittuario, l’attestazione che la prosecuzione sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori si impone a pena di inammissibilità. Il favor per la prosecuzione dell’impresa deve essere accompagnato da cautele volte a evitare l’aggravamento del dissesto a danno dei creditori.
Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene che la decisione impugnata non meriti censure laddove ha verificato l’esistenza di un surplus concordatario, inteso come incremento dell’attivo rispetto all’alternativa liquidatoria. I maggiori rischi che l’accesso al concordato in continuità dischiude per i creditori vanno bilanciati, sin dalla fase di ammissione, con la verifica giudiziale di una soddisfazione più ampia. Il requisito non si riduce alle percentuali di pagamento delle singole classi, ma si sostanzia in una maggiore disponibilità di attivo concordatario. La Corte richiama i precedenti in tema di proposte a classe zero e quello sul surplus finanziario, ove si precisa che per surplus concordatario si intende solo la parte che ecceda la somma destinata al pagamento dei creditori.
La Corte distingue infine la fattibilità economica, sindacabile dal giudice nei limiti della manifesta inattitudine del piano a realizzare la causa concreta del concordato, dalla convenienza, di spettanza esclusiva dei creditori. La valutazione operata dal tribunale non si confonde con alcuna delle due. La decisione resiste anche sul piano motivazionale, avendo i giudici del reclamo accertato che il piano non si differenziava dall’alternativa liquidatoria, se non per la posticipazione del termine di vendita. Le circostanze dedotte dal ricorrente difettano di decisività. Il ricorso è pertanto inammissibile, con raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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